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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11672/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale (reati riuniti di resistenza e ricettazione). Il ricorrente deduceva: (1) omissione nella dichiarazione della prescrizione del reato (fatto risalente a settembre 2011); (2) illegittimità del trattamento sanzionatorio per errata determinazione e motivazione dell'aumento di pena per continuazione e recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibile nel resto. Ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato perché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale incide sul calcolo dei termini di prescrizione (termine massimo non ancora maturato: 15/08/2025). Ha invece accolto il secondo motivo: la pena era illegale per errata applicazione degli aumenti (applicazione di sanzione pecuniaria e aumento non conforme). La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., ha rideterminato la pena complessiva in un anno di reclusione (eliminando gli aumenti pecuniari indebiti). Il resto della sentenza è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Citato come riferimento procedurale relativo ai motivi di ricorso; nulla di specifico ritenuto a sostegno della prescrizione nel caso concreto

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle deduzioni difensive e del calcolo dei termini processuali; nessuna statuizione favorevole al ricorrente sul punto prescrizione

  • art. 157 c.p.

    La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato (incrementandone la durata)

  • art. 159 c.p.

    Norma richiamata nel quadro delle regole sulla prescrizione; la decisione considera anche l'applicazione congiunta di artt. 157 e 161 per il computo del termine massimo

  • art. 161 c.p.

    La Corte ha ricordato che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine massimo di prescrizione

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato nel contesto della determinazione della pena e delle circostanze che ne influenzano l'entità

  • art. 133 c.p.

    Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena e all'illegittimità della pena quando essa eccede i limiti legislativamente previsti

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato nel contesto della continuazione e dell'applicazione degli aumenti; la Corte utilizza i principi consolidati per determinare la corretta specie di pena da applicare per l'aumento

  • art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.

    Autorizza la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio limitatamente alla pena e a provvedere alla rideterminazione della pena in sede di cassazione; la Corte ha rideterminato la pena in un anno di reclusione

Massime di principio

  • La recidiva reiterata specifica è una circostanza a effetto speciale che incide sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo della prescrizione: non sempre un fatto anteriore è prescritto se è contestata e ritenuta recidiva reiterata.
  • L'illegalità della pena sussiste quando la pena applicata eccede i valori (genere, specie, minimo/massimo) previsti dalla legge per il tipo astratto; tale illegittimità può essere rilevata d'ufficio e comportare l'annullamento parziale della sentenza.
  • In caso di continuazione tra reati eterogenei (pene di genere o specie diverse), va applicato il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione (tuttora interpretato dalla giurisprudenza di legittimità), facendo convergere l'aumento nella specie di pena prevista per il reato più grave.
  • Quando il reato principale è punito con pena detentiva e il reato satellite prevede anche sanzione pecuniaria, l'aumento per continuazione deve essere determinato nella specie detentiva (eliminando l'aumento pecuniario) se ciò è imposto dai principi di omologazione sanzionatoria.
  • La Corte di cassazione, quando ravvisa un errore nel calcolo o nell'illegittimità della pena, può annullare senza rinvio e rideterminare la pena in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando rinvio quando la rettifica è possibile immediatamente.

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