Cassazione Penale, Sentenza n. 16367/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cannaò ha impugnato la sentenza di condanna (tre mesi di arresto e €3.000 di ammenda) per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, d.lgs. n.285 (guida senza patente con recidiva nel biennio). Ha contestato: 1) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., lamentando violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione artt. 125, 546 c.p.p., 62-bis e 133 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul 131-bis perché, secondo consolidata giurisprudenza, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio, poiché alla base del reato vi è una struttura a condotta reiterata che esclude l'elemento della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è adeguata e logica: non sono emersi elementi positivi idonei a giustificare la loro concessione (la confessione dell'imputato non è stata ritenuta sufficiente), e la motivazione negativa non è soggetta al medesimo obbligo analitico richiesto per la motivazione positiva. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
La fattispecie di guida senza patente assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio; la norma configura una contravvenzione caratterizzata da condotta reiterata, incompatibile con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non si applica quando il reato ha struttura di condotta reiterata; quindi esclusa per la contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, c.d.s.
Richiamata in relazione ai vizi formali del processo e alla possibilità di impugnazione; non ha determinato favore per il ricorrente nella decisione di merito.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale citata dal ricorrente in rapporto ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse in base a tale disposizione.
Regola l'ambito delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che, dopo le modifiche legislative citate, il giudice deve valutare i criteri di cui all'art.133 c.p. e che l'onere motivazionale è più stringente per il riconoscimento positivo delle attenuanti che per il diniego.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato e riferito i criteri senza vizio.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è incompatibile con reati la cui struttura normativa contempla la recidiva e la condotta reiterata: se la fattispecie richiede la reiterazione per avere rilevanza penale, non è applicabile la particolare tenuità.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice che le concede deve motivare positivamente quali elementi giustifichino la mitigazione della pena; se le esclude, è sufficiente una motivazione che renda conto di avere valutato i criteri ex art.133 c.p., senza dover esaustivamente confutare tutte le possibili circostanze.
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito sui fatti quando la motivazione della Corte territoriale è coerente, logica e congrua con le evidenze processuali; l'impugnazione per 'manifesta illogicità' richiede profili chiari di illogicità o contraddittorietà.
- La presenza di confessione non è automaticamente idonea a garantire attenuanti o benefici: occorre valutarne il valore probatorio e la tempestività rispetto all'evidenza della responsabilità.
- Il carattere non abituale della condotta è requisito essenziale per applicare istituti di clemenza come la particolare tenuità; l'accertamento dell'abitualità/recidiva impedisce tali strumenti.
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