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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16367/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cannaò ha impugnato la sentenza di condanna (tre mesi di arresto e €3.000 di ammenda) per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, d.lgs. n.285 (guida senza patente con recidiva nel biennio). Ha contestato: 1) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., lamentando violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione artt. 125, 546 c.p.p., 62-bis e 133 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul 131-bis perché, secondo consolidata giurisprudenza, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio, poiché alla base del reato vi è una struttura a condotta reiterata che esclude l'elemento della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è adeguata e logica: non sono emersi elementi positivi idonei a giustificare la loro concessione (la confessione dell'imputato non è stata ritenuta sufficiente), e la motivazione negativa non è soggetta al medesimo obbligo analitico richiesto per la motivazione positiva. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    La fattispecie di guida senza patente assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio; la norma configura una contravvenzione caratterizzata da condotta reiterata, incompatibile con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non si applica quando il reato ha struttura di condotta reiterata; quindi esclusa per la contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, c.d.s.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi formali del processo e alla possibilità di impugnazione; non ha determinato favore per il ricorrente nella decisione di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dal ricorrente in rapporto ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse in base a tale disposizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola l'ambito delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che, dopo le modifiche legislative citate, il giudice deve valutare i criteri di cui all'art.133 c.p. e che l'onere motivazionale è più stringente per il riconoscimento positivo delle attenuanti che per il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato e riferito i criteri senza vizio.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è incompatibile con reati la cui struttura normativa contempla la recidiva e la condotta reiterata: se la fattispecie richiede la reiterazione per avere rilevanza penale, non è applicabile la particolare tenuità.
  • In tema di attenuanti generiche, il giudice che le concede deve motivare positivamente quali elementi giustifichino la mitigazione della pena; se le esclude, è sufficiente una motivazione che renda conto di avere valutato i criteri ex art.133 c.p., senza dover esaustivamente confutare tutte le possibili circostanze.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito sui fatti quando la motivazione della Corte territoriale è coerente, logica e congrua con le evidenze processuali; l'impugnazione per 'manifesta illogicità' richiede profili chiari di illogicità o contraddittorietà.
  • La presenza di confessione non è automaticamente idonea a garantire attenuanti o benefici: occorre valutarne il valore probatorio e la tempestività rispetto all'evidenza della responsabilità.
  • Il carattere non abituale della condotta è requisito essenziale per applicare istituti di clemenza come la particolare tenuità; l'accertamento dell'abitualità/recidiva impedisce tali strumenti.

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