Cassazione Penale, Sentenza n. 16348/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione del principio del 'bis in idem' e l'improcedibilità dell'azione penale perché, a suo avviso, lo stesso fatto era già stato oggetto della sentenza di applicazione della pena n. 183 resa dal GIP del Tribunale di Cassino il 29/05/2023, divenuta irrevocabile il 30/01/2024; tale circostanza era stata allegata con le conclusioni trasmesse l'11/09/2024 ma, secondo il ricorrente, ignorata dalla Corte territoriale nella determinazione della pena in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui le statuizioni non annullate dalla Cassazione diventano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p. (giudicato parziale) e quindi la pronuncia di responsabilità era già definitiva; la sopravvenuta eccezione di improcedibilità per 'bis in idem' non poteva incidere sul giudicato formatosi. Inoltre la Corte ha osservato che l'imputato non ha allegato la sentenza irrevocabile (documentazione probatoria) che poteva fondare l'eccezione di improcedibilità e che non è onere del giudice del merito esercitare poteri istruttori d'ufficio per produrre tale prova. Pur richiamando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, la Corte ha sottolineato che nella vicenda al giudice del rinvio era stato affidato esclusivamente il compito di rideterminare la pena, senza disporre la rinnovazione della valutazione sulla punibilità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pagamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 5
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti: il caso era stato inizialmente inquadrato nel comma 1 e successivamente ritenuto configurabile nella fattispecie del comma 5, con conseguente diversa determinazione del trattamento sanzionatorio.
codice di procedura penale, art. 624
Fondamento del principio del giudicato parziale: le statuizioni della sentenza di legittimità non annullate diventano irrevocabili e dotate di effetto di cosa giudicata; pertanto le parti non annullate non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (disciplina procedibilità), art. 12, comma 2
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul rapporto tra modifiche del regime di procedibilità e impugnazioni: la modificazione della procedibilità non prevale automaticamente sulla disciplina dell'inammissibilità e non consente di aggirare il giudicato parziale senza una valida impugnazione/prova.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione agli oneri per il ricorrente in caso di inammissibilità del gravame; impone il pagamento delle spese processuali.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 64
Autorizza il giudice a incrementare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
codice di procedura penale, artt. 620 comma 1 lett. h) e 621
Richiamati nel contesto dell'eventualità di disporre l'esecuzione della sentenza più favorevole all'imputato: la Corte ha escluso la possibilità di pronunciarsi sul giudicato in questa sede, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente.
codice di procedura penale, art. 669
Indicata come rimedio alternativo: all'imputato è consentito far valere la pluralità di titoli di condanna davanti al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca delle sentenze che hanno irrogato la pena più grave.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una sentenza limitandosi a rinviare per la sola determinazione della pena, le statuizioni non annullate (quali l'accertamento della responsabilità) diventano definitive e non sono di regola riaperture nel giudizio di rinvio.
- Chi eccepisce l'improcedibilità o il 'bis in idem' deve allegare e provare l'esistenza della sentenza irrevocabile che fonda l'eccezione; senza tale prova la doglianza può essere dichiarata manifestamente infondata e il ricorso inammissibile.
- È prassi consolidata che la Corte di legittimità non è tenuta a compiere indagini istruttorie d'ufficio per supplire all'incompleta produzione documentale della parte che solleva l'eccezione di improcedibilità.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, occorre valutare con attenzione l'oggetto precisato dalla sentenza di annullamento e i limiti del rinvio: se al giudice del rinvio è attribuito solo il compito di rideterminare la pena, questioni di improcedibilità sostanziale vengono normalmente escluse salvo puntuale prova contraria.
- Se si ritengono presenti più titoli di condanna per lo stesso fatto, il rimedio pratico è rivolgersi al giudice dell'esecuzione (art. 669 c.p.p.) per ottenere la revoca della sentenza più gravemente afflittiva e l'esecuzione della più favorevole.
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