Cassazione Penale, Sentenza n. 16351/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. (14/10/2024) che aveva applicato alla ricorrente la misura dell'obbligo di dimora, divieto notturno e obbligo trisettimanale di presentazione alla P.G. per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di circa 19,76 g di cocaina). Le censure dedotte dal difensore riguardavano: travisamento della prova relativo a un foglio manoscritto rinvenuto nella cassaforte (sostenendo che il foglio non risulta sequestrato né depositato in atti); travisamento circa la mancata individuazione di altre chiavi dell'appartamento (sostenendo che non risultano perquisite né interrogati i coeredi); errore nell'individuazione dell'immobile abitato dalla madre defunta; carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente la detenzione a fini di spaccio, nonostante il G.I.P. avesse indicato il nipote come destinatario originario delle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non autosufficienti (mancata allegazione del verbale di sequestro), ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (vietata una rivalutazione del compendio indiziario e dei pesi probatori), e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria con riferimento agli elementi acquisiti (denaro rinvenuto, possesso delle chiavi, dichiarazioni della ricorrente sull'abitazione della madre, ecc.). Per tali ragioni ha confermato l'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017 di aumentare la sanzione.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata quale titolo di imputazione: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la misura cautelare è stata applicata in relazione a tale fattispecie dato il rinvenimento di cocaina e materiale per il confezionamento.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Quadro normativo richiamato per le censure in cassazione: lett. e) (travisamento della prova) e lett. b) (omessa motivazione o motivazione illogica) sono utilizzate per valutare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice del merito.
Norma richiamata nella prospettazione difensiva in relazione alla valutazione delle prove e del loro utilizzo; la Corte tuttavia ha ritenuto che non fosse dimostrato alcun uso di materiale inesistente o omissione decisiva che giustificasse il sindacato di legittimità.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione di sanzione pecuniaria e condanna alle spese; la Corte ha applicato la sanzione ritenendola equa e non ravvisando assenza di colpa nell'inammissibilità.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norma che autorizza ad aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà nel determinare la misura della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di misura cautelare il giudice di legittimità non può rivedere il merito o riassegnare pesi diversi alle prove: il controllo è limitato alla congruità e alla logicità della motivazione e all'accertamento di vizi palesi (es. uso in motivazione di elementi che non esistono negli atti).
- Per contestare efficacemente in cassazione un 'travisamento della prova' è necessario allegare e rendere autosufficiente il motivo (es. depositare il verbale di sequestro o il documento che si afferma mancante): censure generiche o non corredate dai documenti utili sono dichiarate inammissibili.
- La mancanza di perizie o documenti non impedisce al giudice di merito di tratteggiare un compendio indiziario se esistono elementi oggettivi collegati logicamente (denaro, chiavi, dichiarazioni); la difesa deve fornire prove contrarie specifiche, non semplici deduzioni.
- Se si contesta l'attribuzione del fatto a terzi (es. nipote), occorre dimostrare l'esistenza di elementi decisivi o l'omissione di valutazione di prova decisiva; altrimenti la mera indicazione di un possibile autore alternativo non basta per ribaltare la valutazione cautelare.
- Attenzione alle conseguenze processuali dell'inammissibilità: il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentabili secondo la legge di modifica (L. 103/2017).
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