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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16350/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/07/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la decisione della Corte d'appello di mantenere una misura cautelare non custodiale (obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana) per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava: motivazione apparente e manifestamente illogica; contraddizione tra il Tribunale del riesame e la Corte d'appello circa la rilevanza del tempo trascorso; fatto che la contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) era già venuta meno o si era conclusa nel 2015/2017; mancato deposito dei motivi della sentenza di merito (sentenza del 30/03/2023); assenza dei presupposti per mantenere la misura non custodiale; valutazione insufficiente del reinserimento sociale e dell'attività lavorativa; sproporzione della misura considerata la lunga detenzione preventiva già sofferta (oltre 6 anni e 2 mesi) rispetto alla pena inflitta in primo grado.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 rientra tra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per cui il cosiddetto "tempo silente" dalla commissione del reato non è valutabile ai fini di revoca o sostituzione della misura; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale sopravvenienza di elementi che attenuino le esigenze cautelari. La Corte ha dato valore alla gravità dei fatti (condanna in primo grado per art. 416-bis e art. 74 DPR 309/1990) e alla necessità di mantenere un presidio cautelare minimo (obbligo di presentazione) nonostante precedenti attenuazioni della misura e la buona condotta in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Reato di detenzione/traffico di stupefacenti; considerato grave e, ai fini cautelari, rientrante tra le fattispecie per le quali il tempo intercorso dalla commissione (tempo silente) non incide automaticamente sulla valutazione della misura.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso; la gravità di tale reato influisce sulla valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare il mantenimento di presidi anche non custodiali.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Elenca le ipotesi per le quali il tempo intercorso dalla commissione del reato (tempo silente) non rileva ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare; ciò giustifica la non considerazione del mero decorso del tempo cronologico del reato rispetto all'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ricorda che rileva, ai fini della revoca/sostituzione, il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il tempo silente dalla commissione del reato, salvo sopravvenienze che possano dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590)

    Richiamata per confermare il principio secondo cui, per reati elencati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il tempo silente non è determinante e che la valutazione deve considerare eventuali fatti sopravvenuti riferibili al periodo dalla applicazione/esecuzione della misura.

Massime di principio

  • Per reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui talune fattispecie di traffico di stupefacenti), il mero decorso del tempo dalla commissione del reato ("tempo silente") non è di per sé idoneo a giustificare la revoca o la sostituzione di una misura cautelare.
  • Nella valutazione di revoca o attenuazione delle misure cautelari rileva soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale emersione di fatti sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • La gravità del reato oggetto di condanna (es. art. 416-bis, art. 74 DPR 309/1990) può prevalere su circostanze favorevoli del detenuto (buona condotta, lavoro, reinserimento), giustificando il mantenimento di presidi restrittivi anche non custodiali.
  • Le misure cautelari possono essere progressivamente affievolite, ma ogni nuova richiesta di ulteriore attenuazione deve dimostrare concrete e sopravvenute ragioni che rendano inefficaci le esigenze cautelari originarie.
  • La lunga detenzione preventiva già subita è un elemento rilevante ma non automaticamente determinante: occorre mostrare che le esigenze cautelari sono venute meno in modo concreto e attuale.
  • In situazioni analoghe è consigliabile produrre prove documentali del reale reinserimento sociale (contratti di lavoro, attestati, relazioni sociali) e argomentare in termini concreti sul venir meno del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.

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