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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16346/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si è basata su mere presunzioni circa la consapevolezza sua dell'indebita compensazione di crediti inesistenti mediante accollo telematico posto in essere da terzo (la società Ad/Art Linea s.r.l.). Ambrisi censura l'argomentazione della corte territoriale che ha ritenuto probabile la sua consapevolezza in ragione dell'elevata entità del debito (€99.999,79), della risalenza delle cartelle, della mancata dichiarazione dei redditi 2016 (quindi assenza di credito IRPEF), della presentazione tardiva di querela contro ignoti e di accertamenti svolti sulla società accollante. Inoltre contesta l'affermazione che la compensazione tramite accollo sia inammissibile, richiamando una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15/11/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni della Corte di appello e del Tribunale, lette congiuntamente, costituiscano un unico apparato motivazionale coerente e sufficiente a fondare la condanna. La Cassazione ha sottolineato che le deduzioni difensive riproposte in sede di legittimità comporterebbero una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede; il sindacato di legittimità è limitato a rilevare macroscopiche illogicità, non a riconsiderare il valore delle prove. Ha altresì confermato la rilevanza dei documenti probatori (21 modelli F24 per un totale di €99.999,79 collegati all'accollante), delle dichiarazioni rese dall'imputato e della tempestività e sospettosità della querela presentata dopo l'avviso ex art. 415-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende di €3.000 in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

    Norma delittuosa contestata: la Corte ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 10-quater e ritenuto sussistente il dolo in capo al contribuente nell'utilizzo di credito inesistente a fronte dell'accollamento e della compensazione.

  • art. 12 e art. 12-bis D.Lgs. 74/2000

    Previsione di pene accessorie e confisca dei cespiti finanziari e beni fino alla concorrenza dell'importo; richiamate nella sentenza di merito come conseguenza della condanna.

  • art. 17 D.Lgs. 241/1997

    "la compensazione avvenga unicamente tra medesimi soggetti"

    Interpretato dalla Corte come principio che esclude la possibilità di estinguere debiti tributari tramite compensazione mediante accollo da parte di soggetto diverso; tale vincolo ha contribuito a fondare l'inesistenza del credito posto in compensazione dalla società accollante.

  • artt. 192, 530, 533 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunte violate (onere della prova, gravità indiziaria, principio del ragionevole dubbio); la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure, rilevando che non si tratta di errori di diritto o di macroscopica illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato per le conclusioni rese dal Procuratore Generale in sede di udienza; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale esenzione dal versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e comunque ha disposto il versamento di €3.000.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. III, n. 55794/2017)

    Richiamata per il principio che l'estinzione del debito mediante compensazione, nel settore tributario, può avvenire solo se espressamente prevista dalla legge; utilizzata per escludere la legittimità della compensazione tramite accollo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il valore probatorio delle emergenze processuali: in sede di legittimità è vietata la riconsiderazione dei fatti salvo macroscopiche illogicità nella motivazione.
  • Le motivazioni di primo e secondo grado si integrano: gli argomenti esposti da entrambi i giudici devono essere letti congiuntamente e costituiscono una unica base motivazionale valutabile dalla Cassazione.
  • La consapevolezza del contribuente nell'utilizzo di un credito inesistente può essere desunta da circostanze oggettive (importo rilevante, risalente nel tempo, incongruenze nella posizione fiscale del contribuente, modalità e tempi degli atti difensivi quali querela tardiva).
  • La compensazione tributaria tramite 'accollo' è problematicamente ammissibile: l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e la giurisprudenza richiedono che la compensazione sia tra gli stessi soggetti e sia espressamente prevista dalla legge, rendendo sospetta l'operazione di terzi che estinguono debiti di un contribuente.
  • La presentazione tardiva di denunce/querela dopo l'avviso di conclusione indagini può essere considerata elemento indiziario che ostacola la credibilità della versione difensiva.
  • Per contestare una sentenza penale in Cassazione occorre indicare vizi di diritto o motivazionali macroscopici; mere alternative ricostruttive o congetture non sono ammesse.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti contabili e modelli F24 che dimostrano l'operazione di compensazione, tali elementi costituiscono prova rilevante che difficilmente può essere eliminata in sede di legittimità senza adeguata dimostrazione contraria.
  • In ipotesi di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende, salvo la prova di una colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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