Cassazione Penale, Sentenza n. 16346/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si è basata su mere presunzioni circa la consapevolezza sua dell'indebita compensazione di crediti inesistenti mediante accollo telematico posto in essere da terzo (la società Ad/Art Linea s.r.l.). Ambrisi censura l'argomentazione della corte territoriale che ha ritenuto probabile la sua consapevolezza in ragione dell'elevata entità del debito (€99.999,79), della risalenza delle cartelle, della mancata dichiarazione dei redditi 2016 (quindi assenza di credito IRPEF), della presentazione tardiva di querela contro ignoti e di accertamenti svolti sulla società accollante. Inoltre contesta l'affermazione che la compensazione tramite accollo sia inammissibile, richiamando una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15/11/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni della Corte di appello e del Tribunale, lette congiuntamente, costituiscano un unico apparato motivazionale coerente e sufficiente a fondare la condanna. La Cassazione ha sottolineato che le deduzioni difensive riproposte in sede di legittimità comporterebbero una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede; il sindacato di legittimità è limitato a rilevare macroscopiche illogicità, non a riconsiderare il valore delle prove. Ha altresì confermato la rilevanza dei documenti probatori (21 modelli F24 per un totale di €99.999,79 collegati all'accollante), delle dichiarazioni rese dall'imputato e della tempestività e sospettosità della querela presentata dopo l'avviso ex art. 415-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende di €3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
Norma delittuosa contestata: la Corte ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 10-quater e ritenuto sussistente il dolo in capo al contribuente nell'utilizzo di credito inesistente a fronte dell'accollamento e della compensazione.
art. 12 e art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
Previsione di pene accessorie e confisca dei cespiti finanziari e beni fino alla concorrenza dell'importo; richiamate nella sentenza di merito come conseguenza della condanna.
art. 17 D.Lgs. 241/1997
"la compensazione avvenga unicamente tra medesimi soggetti"
Interpretato dalla Corte come principio che esclude la possibilità di estinguere debiti tributari tramite compensazione mediante accollo da parte di soggetto diverso; tale vincolo ha contribuito a fondare l'inesistenza del credito posto in compensazione dalla società accollante.
artt. 192, 530, 533 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunte violate (onere della prova, gravità indiziaria, principio del ragionevole dubbio); la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure, rilevando che non si tratta di errori di diritto o di macroscopica illogicità della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per le conclusioni rese dal Procuratore Generale in sede di udienza; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale esenzione dal versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e comunque ha disposto il versamento di €3.000.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. III, n. 55794/2017)
Richiamata per il principio che l'estinzione del debito mediante compensazione, nel settore tributario, può avvenire solo se espressamente prevista dalla legge; utilizzata per escludere la legittimità della compensazione tramite accollo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il valore probatorio delle emergenze processuali: in sede di legittimità è vietata la riconsiderazione dei fatti salvo macroscopiche illogicità nella motivazione.
- Le motivazioni di primo e secondo grado si integrano: gli argomenti esposti da entrambi i giudici devono essere letti congiuntamente e costituiscono una unica base motivazionale valutabile dalla Cassazione.
- La consapevolezza del contribuente nell'utilizzo di un credito inesistente può essere desunta da circostanze oggettive (importo rilevante, risalente nel tempo, incongruenze nella posizione fiscale del contribuente, modalità e tempi degli atti difensivi quali querela tardiva).
- La compensazione tributaria tramite 'accollo' è problematicamente ammissibile: l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e la giurisprudenza richiedono che la compensazione sia tra gli stessi soggetti e sia espressamente prevista dalla legge, rendendo sospetta l'operazione di terzi che estinguono debiti di un contribuente.
- La presentazione tardiva di denunce/querela dopo l'avviso di conclusione indagini può essere considerata elemento indiziario che ostacola la credibilità della versione difensiva.
- Per contestare una sentenza penale in Cassazione occorre indicare vizi di diritto o motivazionali macroscopici; mere alternative ricostruttive o congetture non sono ammesse.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti contabili e modelli F24 che dimostrano l'operazione di compensazione, tali elementi costituiscono prova rilevante che difficilmente può essere eliminata in sede di legittimità senza adeguata dimostrazione contraria.
- In ipotesi di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende, salvo la prova di una colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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