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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2008 e 2009 nei confronti di una società proprietaria di un impianto di energia elettrica eolica, ritenuti legittimi dalla Commissione tributaria regionale dopo il rigetto dell’appello della contribuente e l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando un unico motivo di impugnazione, ma successivamente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dichiarando di aver versato le somme pretese e chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; l’istanza è stata accettata dalle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune, ha verificato la conformità della rinuncia alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese processuali. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di poteri e accettata dalle controparti, consente l’estinzione del giudizio quando rispetta le prescrizioni di legge.

  • art. 391 c.p.c.

    La congiunta richiesta di estinzione del giudizio giustifica la dichiarazione di estinzione e consente la compensazione integrale delle spese.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    La Corte lo richiama come base per compensare integralmente le spese in presenza di rinuncia accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica nel caso di estinzione per rinuncia; la Corte evidenzia che si tratta di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non estensibile o analogicamente applicabile.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata da tutte le controparti, determina l’estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia congiuntamente accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta automaticamente l’applicazione di ulteriori oneri sanzionatori processuali, salvo espressa previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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