Cassazione Penale, Sentenza n. 24852/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio di 1220 capi di abbigliamento, censurando l'errata applicazione degli artt. 325 e 253 c.p.p. e degli artt. 247 e ss. c.p.p. e deducendo motivazione apparente. Denunciava una contraddizione: da un lato il provvedimento avrebbe affermato la presa visione di immagini che avrebbero giustificato la convalida con finalità d'accertamento, dall'altro sarebbe mancata ogni riproduzione fotografica dei reperti; inoltre la descrizione del marchio sarebbe fondata su mere presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nel riesame delle misure cautelari reali, la "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p. comprende solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non l'illogicità manifesta (che va dedotta con il motivo previsto dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione adeguata: il decreto di convalida indicava elementi idonei a dimostrare la presenza dei segni distintivi del marchio della competizione internazionale denominata "Champions League" sui capi sequestrati, giustificando sia il fumus del reato di cui all'art. 474 c.p. sia la finalità d'accertamento. Perciò non sussisteva vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 325. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deposito decisione: 9/2/2023.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 325 nel senso che solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente configurano "violazione di legge" suscettibile di ricorso per cassazione nel riesame delle misure reali; l'illogicità manifesta non rientra in tale nozione.
Norma richiamata nella censura del ricorrente in relazione alle regole sul sequestro e sul riesame; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione applicativa rilevante ai fini di cui all'art. 325.
art. 247 e ss. cod. proc. pen.
Rami normativi attinenti alla disciplina del sequestro probatorio; la Corte ha valutato che il decreto di convalida fosse conforme ai presupposti di legge (fumus e finalità di accertamento).
art. 83, comma 12-ter, DL 17/03/2020, n. 18, conv. L. 24/04/2020, n. 27
Consente al Sostituto Procuratore generale di presentare requisitoria scritta; nel procedimento è stata prodotta tale requisitoria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
La Corte richiama che l'illogicità della motivazione va dedotta con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e non tramite il ricorso per presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 325.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710
Decisione di legittimità che ha affermato il principio per cui la nozione di "violazione di legge" ai fini dell'art. 325 non comprende l'illogicità manifesta della motivazione; principio richiamato e applicato nel caso.
Massime di principio
- Nel riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione con riferimento all'art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazioni di legge quali l'assenza totale o la motivazione meramente apparente; la mera illogicità della motivazione non basta.
- Per contestare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione occorre proporre il corrispondente motivo di impugnazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) e non confondere i profili di diritto con argomentazioni di fatto.
- La mancanza di riproduzioni fotografiche dei reperti non invalida automaticamente la convalida del sequestro se il provvedimento contiene altri elementi descrittivi e motivazionali idonei a individuare i segni distintivi e a giustificare il fumus del reato e la finalità d'accertamento.
- Nelle impugnazioni relative a sequestri probatori per contraffazione di marchi è determinante che il provvedimento indichi elementi concreti che dimostrino la presenza dei segni distintivi contestati; il vuoto probatorio formale va distinto dalla mancanza di motivazione sostanziale.
- Chi impugna deve specificare e documentare le violazioni di diritto precise (normative o procedurali); critiche di mera valutazione logica o di fatto rischiano l'inammissibilità se presentate come violazione di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →