Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30234/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite riguardava un provvedimento sanzionatorio per violazioni della normativa antiriciclaggio riferite agli anni dal 2003 al 2009. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi depositato istanza di estinzione, dichiarando di avere definito la controversia mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e producendo le quietanze di pagamento. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando la presentazione della domanda, il pagamento dovuto e la mancata notifica del diniego entro il termine previsto nonché l'assenza di istanza di trattazione entro il termine successivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta definizione agevolata della lite da parte della contribuente. Ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, e che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato perché la causa di inammissibilità/estinzione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti fiscali determina l'estinzione del giudizio quando il contribuente dimostri la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, risulti l'integrale perfezionamento della definizione agevolata del debito rateizzato.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano regolate dalla disciplina speciale e non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato se la causa estintiva è sopravvenuta al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.