Cassazione Penale, Ordinanza n. 04797/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione, in tutte le sue forme, sulla responsabilità penale ex artt. 110 e 640 c.p.; il secondo lamentava carenza e illogicità della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 114 c.p. con riferimento a una delle imputate, invocando una minore partecipazione al fatto. Con il terzo e quarto motivo contestavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, ritenendo la motivazione della Corte d'appello inadeguata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici. Ha inoltre ritenuto non consentite e manifestamente infondate le censure relative alle attenuanti generiche e alla misura della pena, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito rimessa al giudice di appello, insindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la responsabilità concorsuale nel reato contestato
norma incriminatrice del reato di truffa oggetto di contestazione
invocato dai ricorrenti per sostenere una minore gravità del contributo partecipativo di uno di essi
non citato espressamente nel testo fornito; non incluso
base della condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dall'esito di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già specificamente respinte con motivazione immune da vizi logici.
- La deduzione di vizio di motivazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia esaminato puntualmente le doglianze e fornito una risposta logica.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena sono insindacabili in cassazione quando mirano a ottenere una diversa ponderazione discrezionale dei fatti e delle conseguenze dannose, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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