Cassazione Penale, Sentenza n. 8574/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello del 07/05/2024 con quattro principali censure: (1) omessa integrazione istruttoria relativa a documenti bancari della Cassa di Risparmio F.V.G., ritenuti rilevanti per la ricostruzione contabile e per la responsabilità penale; (2) mancata e illogica motivazione sulla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto ante nomina a liquidatore; (3) mancata valutazione di prove a favore in ordine alla bancarotta patrimoniale per distrazione (in particolare su tre assegni per complessivi euro 30.000 e su versamenti effettuati dall'imputato che, secondo la difesa, avrebbero riparato il danno); (4) carenze probatorie e mancata considerazione del regime di contabilità semplificata in relazione alla bancarotta documentale; in subordine richiesta di sospensione condizionale della pena richiamando indulto e riabilitazione pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In particolare: la richiesta di acquisizione documentale bancaria è stata ritenuta generica e non rilevante ai fini penali in presenza della dichiarazione di fallimento (che la Corte penale non può sindacare); la qualifica di amministratore di fatto è stata ritenuta adeguatamente motivata con la convergenza di più elementi probatori; la tesi della cosiddetta bancarotta 'riparata' è stata respinta perché non è stata dimostrata una reintegrazione integrale e anteriore alla dichiarazione di fallimento; la fattispecie di bancarotta documentale è stata confermata anche in presenza del regime di contabilità semplificata, essendo rimasti mancanti libri e scritture necessari alla ricostruzione patrimoniale; infine la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta in ragione delle precedenti condanne e dei limiti previsti dagli articoli del codice penale. La condanna di merito (pena quantificata in due anni di reclusione con riconoscimento delle attenuanti generiche) è stata dunque confermata, mentre la Corte d'Appello aveva già rilevato l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 217 L.F., parte della pronuncia non contestata dalla Cassazione.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. 216 e ss.
La dichiarazione di fallimento costituisce elemento costitutivo delle fattispecie di bancarotta; il giudice penale non può sindacare la sentenza di fallimento civile e le condotte sottrattive rilevano indipendentemente dalle cause del fallimento.
La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da questo articolo; la Cassazione non ha riformato tale statuizione.
L'imprenditore è tenuto alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari e di altre scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa; l'opzione per la contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di conservare scritture necessarie alla ricostruzione del patrimonio, la cui omissione può integrare bancarotta documentale.
art. 163 e art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è preclusa se la pena da infliggere, cumulata con una precedente condanna, supera i limiti dell'art. 163; indulto o riabilitazione non rimuovono gli effetti preclusivi previsti dalla norma.
Giurisprudenza di legittimità
varie pronunce richiamate in motivazione (es. Sez. U n.19601/2008; Sez.5 n.52077/2014; Sez.5 n.50289/2015; Sez.5 n.27426/2023; Sez.5 n.40860/2024)
Principi consolidati: il giudice penale non può riesaminare la declaratoria di fallimento; la bancarotta riparata richiede reintegro integrale del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; la contabilità semplificata non elimina l'obbligo di scritture contabili rilevanti.
Massime di principio
- La richiesta di acquisizione di documenti civili (es. estratti conto bancari) per dimostrare la causa del fallimento non è automaticamente rilevante in sede penale quando la dichiarazione di fallimento è già intervenuta: il giudice penale non può sindacare la sentenza civile di fallimento.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere ricavata dalla convergenza di elementi circostanziali (comportamenti, rapporti con il commercialista, procure, presenze operative): il singolo indizio può essere povero, ma il complesso può supportare la qualificazione.
- La difesa basata sulla cosiddetta bancarotta riparata richiede la prova di un reintegro integrale e precedente alla dichiarazione di fallimento; versamenti parziali o pagamenti a titolo diverso non cancellano automaticamente la responsabilità.
- L'opzione per la contabilità semplificata non esenta dall'obbligo di conservare e tenere scritture idonee alla ricostruzione patrimoniale: la loro omissione può integrare la bancarotta documentale.
- Spetta all'amministratore che invoca la riparazione del danno dimostrare la corrispondenza tra gli atti di reintegro e le distrazioni contestate; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- La sospensione condizionale della pena è esclusa se la pena cumulata con precedenti condanne supera i limiti di legge; indulto o riabilitazione non eliminano automaticamente l'effetto preclusivo di precedenti condanne per delitto.
- Quando si impugna in cassazione la motivazione di merito, occorre contestare specificamente i punti decisivi e non proporre valutazioni in fatto sostitutive dell'esame del giudice di merito; censure generiche o di riedificazione probatoria sono normalmente inammissibili o infondate.
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