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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8574/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello del 07/05/2024 con quattro principali censure: (1) omessa integrazione istruttoria relativa a documenti bancari della Cassa di Risparmio F.V.G., ritenuti rilevanti per la ricostruzione contabile e per la responsabilità penale; (2) mancata e illogica motivazione sulla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto ante nomina a liquidatore; (3) mancata valutazione di prove a favore in ordine alla bancarotta patrimoniale per distrazione (in particolare su tre assegni per complessivi euro 30.000 e su versamenti effettuati dall'imputato che, secondo la difesa, avrebbero riparato il danno); (4) carenze probatorie e mancata considerazione del regime di contabilità semplificata in relazione alla bancarotta documentale; in subordine richiesta di sospensione condizionale della pena richiamando indulto e riabilitazione pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In particolare: la richiesta di acquisizione documentale bancaria è stata ritenuta generica e non rilevante ai fini penali in presenza della dichiarazione di fallimento (che la Corte penale non può sindacare); la qualifica di amministratore di fatto è stata ritenuta adeguatamente motivata con la convergenza di più elementi probatori; la tesi della cosiddetta bancarotta 'riparata' è stata respinta perché non è stata dimostrata una reintegrazione integrale e anteriore alla dichiarazione di fallimento; la fattispecie di bancarotta documentale è stata confermata anche in presenza del regime di contabilità semplificata, essendo rimasti mancanti libri e scritture necessari alla ricostruzione patrimoniale; infine la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta in ragione delle precedenti condanne e dei limiti previsti dagli articoli del codice penale. La condanna di merito (pena quantificata in due anni di reclusione con riconoscimento delle attenuanti generiche) è stata dunque confermata, mentre la Corte d'Appello aveva già rilevato l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 217 L.F., parte della pronuncia non contestata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. 216 e ss.

    La dichiarazione di fallimento costituisce elemento costitutivo delle fattispecie di bancarotta; il giudice penale non può sindacare la sentenza di fallimento civile e le condotte sottrattive rilevano indipendentemente dalle cause del fallimento.

  • Legge fallimentare

    La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da questo articolo; la Cassazione non ha riformato tale statuizione.

  • Codice civile

    L'imprenditore è tenuto alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari e di altre scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa; l'opzione per la contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di conservare scritture necessarie alla ricostruzione del patrimonio, la cui omissione può integrare bancarotta documentale.

  • Codice penale

    art. 163 e art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è preclusa se la pena da infliggere, cumulata con una precedente condanna, supera i limiti dell'art. 163; indulto o riabilitazione non rimuovono gli effetti preclusivi previsti dalla norma.

  • Giurisprudenza di legittimità

    varie pronunce richiamate in motivazione (es. Sez. U n.19601/2008; Sez.5 n.52077/2014; Sez.5 n.50289/2015; Sez.5 n.27426/2023; Sez.5 n.40860/2024)

    Principi consolidati: il giudice penale non può riesaminare la declaratoria di fallimento; la bancarotta riparata richiede reintegro integrale del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; la contabilità semplificata non elimina l'obbligo di scritture contabili rilevanti.

Massime di principio

  • La richiesta di acquisizione di documenti civili (es. estratti conto bancari) per dimostrare la causa del fallimento non è automaticamente rilevante in sede penale quando la dichiarazione di fallimento è già intervenuta: il giudice penale non può sindacare la sentenza civile di fallimento.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere ricavata dalla convergenza di elementi circostanziali (comportamenti, rapporti con il commercialista, procure, presenze operative): il singolo indizio può essere povero, ma il complesso può supportare la qualificazione.
  • La difesa basata sulla cosiddetta bancarotta riparata richiede la prova di un reintegro integrale e precedente alla dichiarazione di fallimento; versamenti parziali o pagamenti a titolo diverso non cancellano automaticamente la responsabilità.
  • L'opzione per la contabilità semplificata non esenta dall'obbligo di conservare e tenere scritture idonee alla ricostruzione patrimoniale: la loro omissione può integrare la bancarotta documentale.
  • Spetta all'amministratore che invoca la riparazione del danno dimostrare la corrispondenza tra gli atti di reintegro e le distrazioni contestate; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • La sospensione condizionale della pena è esclusa se la pena cumulata con precedenti condanne supera i limiti di legge; indulto o riabilitazione non eliminano automaticamente l'effetto preclusivo di precedenti condanne per delitto.
  • Quando si impugna in cassazione la motivazione di merito, occorre contestare specificamente i punti decisivi e non proporre valutazioni in fatto sostitutive dell'esame del giudice di merito; censure generiche o di riedificazione probatoria sono normalmente inammissibili o infondate.

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