Cassazione Penale, Ordinanza n. 22713/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la precedente condanna per i reati di falso contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità in documenti, deducendo due censure: con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione di merito, richiamando la figura del cosiddetto "falso grossolano"; con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e privo dei requisiti di specificità, perché non indicava gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentiva al Collegio di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, anche considerato che il falso era stato accertato solo dopo verifiche tecniche di polizia giudiziaria. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza di appello aveva motivato adeguatamente l'esclusione della particolare tenuità valorizzando la non occasionalità della condotta e i plurimi precedenti penali, sintomatici di propensione a delinquere.
Norme richiamate
richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto di conferma della condanna per uso o uso di atto falso, in concorso con le altre fattispecie di falso contestate
richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto di conferma della condanna per falsità in documenti
richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto di conferma della condanna per falso
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
la Corte lo utilizza per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di indicazione degli elementi posti a fondamento della censura rende il motivo generico e inammissibile
la Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione dia conto di un elemento decisivo, come la non occasionalità della condotta
indicato come parametro per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, avuto riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che censura la motivazione di merito deve essere specifico e puntuale: non è sufficiente evocare in astratto una figura giuridica, ma occorre indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata.
- La deduzione del cosiddetto falso grossolano non supera il vaglio di ammissibilità se non confronta in modo concreto la motivazione della sentenza impugnata e non spiega perché il fatto, pur accertato tramite verifiche tecniche, dovrebbe essere privo di offensività o di idoneità falsificatoria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle circostanze concrete, ai sensi dell'art. 133 c.p.; tuttavia la motivazione può essere sintetica se individua un elemento decisivo ostativo, come la non occasionalità della condotta.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., precedenti penali anche non specifici possono essere valorizzati come indice della non occasionalità e, quindi, della non meritevolezza della non punibilità per particolare tenuità.
- È sufficiente, per escludere la particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito motivi sull'assenza di uno solo dei presupposti ritenuti decisivi, senza dover analizzare analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti.
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