Cassazione Penale, Ordinanza n. 38965/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 4 febbraio 2025. La vicenda riguarda una condanna per ricettazione. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al dolo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo. Con il secondo motivo si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., lamentando il mancato accoglimento della tesi difensiva già respinta in appello. Con il terzo motivo si censura la commisurazione della pena, contestando la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, per la ricettazione, è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene, senza necessità di conoscere in dettaglio le circostanze del reato presupposto, e che tale consapevolezza può essere desunta anche da elementi indiretti, come l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Ha reputato inammissibile il secondo motivo perché tendeva a riproporre in sede di legittimità una diversa valutazione di merito su una questione già affrontata con motivazione puntuale e non illogica dalla Corte d'appello, insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla pena, ribadendo che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza non ravvisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
La causa di non punibilità invocata dalla difesa è stata ritenuta non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale l'aveva esclusa con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
La graduazione della pena deve avvenire entro la discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze deve essere compiuta secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, senza arbitrarietà.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; non è necessaria la conoscenza precisa e completa delle circostanze di tempo, luogo e modalità del reato presupposto.
- La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta anche da elementi indiziari o indiretti, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, se tale condotta è logicamente compatibile con l'acquisto in mala fede.
- La doglianza che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del merito istruttorio o della credibilità delle prove è inammissibile in cassazione, salvo il caso in cui si denunci un effettivo travisamento della prova nei limiti consentiti.
- La censura sulla commisurazione della pena è inammissibile quando mira a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità o arbitrio.
- La riproposizione in cassazione di questioni già decise in appello con motivazione congrua e non contraddittoria non consente l'accoglimento del ricorso, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
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