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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10604/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali e fondata su una pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità penale dell'imputata per truffa e sostituzione di persona. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. In sostanza ha riproposto censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del compendio probatorio, già formulate in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e meramente reiterative di questioni di merito, quindi estranee ai limiti del giudizio di legittimità, nel quale non è consentita una nuova lettura delle prove o l'adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del reato di truffa contestato all'imputata.

  • art. 494 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della sostituzione di persona contestata all'imputata.

  • art. 616 c.p.p.

    Implica la condanna dell'imputata, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove, perché la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso aspecifici o meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata abbia dato risposta puntuale e logica alle medesime questioni.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che riprende e conferma quella di primo grado è sufficiente a sorreggere la decisione se risulta coerente, completa e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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