Cassazione Penale, Ordinanza n. 10542/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello, decidendo sulle impugnazioni proposte contro la condanna di primo grado, aveva preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e aveva ridotto le pene. Tre imputati hanno proposto ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite e non avrebbe esteso a tali reati il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, limitandolo alla sola pena-base del reato più grave. Un altro imputato ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., sostenendo che la sentenza non avesse spiegato perché fossero state escluse cause di proscioglimento. Un ulteriore ricorrente ha censurato l’omessa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in presenza del patteggiamento in appello, il giudice deve limitarsi ai profili non oggetto di rinuncia; non sussiste un obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; non è proponibile una censura sulla quantificazione della pena concordata, salvo che sia dedotta l’illegalità della pena, ipotesi non ravvisata né prospettata nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, nel rito negoziale in appello, non è censurabile la mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né la quantificazione della pena concordata, se non nei limiti dell’eventuale illegalità della pena, che nel caso non è stata dedotta né ravvisata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il patteggiamento in appello è un accordo tra le parti che, una volta recepito dal giudice, limita l’oggetto della cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia.
Nel rito negoziale in appello non sussiste un obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento; resta però fermo il potere-dovere del giudice di rilevare la prescrizione già maturata prima della decisione, quale precondizione di legittimità dell’accordo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La censura sulla mancata riqualificazione dei fatti in lieve entità è stata ritenuta inammissibile perché proposta dopo l’accordo sulla pena e quindi su un profilo rientrante nella rinuncia conseguente al rito negoziale.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con accordo delle parti sulla pena, il giudice di legittimità non può scrutinare questioni che siano rimaste coperte dalla rinuncia implicita o espressa connessa al negozio processuale.
- La parte che abbia aderito al patteggiamento in appello non può poi dolersi dell’assenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che sia in discussione la mancata rilevazione di una causa estintiva già maturata prima della decisione.
- La quantificazione della pena concordata, una volta recepita dal giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione, salvo il caso di illegalità della pena.
- Le censure relative alla riqualificazione giuridica del fatto o agli aumenti di pena per i reati satellite, se incompatibili con l’accordo negoziale, sono inammissibili quando investono profili rimessi alla disponibilità delle parti.
- Nel rito negoziale, il controllo del giudice sulla prescrizione già maturata resta doveroso e non è superato dall’accordo sulla pena.
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