Cassazione Penale, Ordinanza n. 10565/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione e cessione di marijuana a fini di spaccio. La fattispecie concreta riguarda la cessione di 2 grammi di marijuana a soggetto rimasto ignoto e la detenzione nella propria abitazione di 49 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la detenzione dei 49 grammi fosse destinata all'uso personale e non allo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua, esauriente e logicamente adeguata. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, secondo cui la cessione dei 2 grammi di marijuana era indicativa della destinazione a terzi anche della sostanza detenuta in casa, considerata unitamente al bilancino di precisione e alle bustine per il confezionamento. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La detenzione e la cessione di quantitativi di marijuana, valutati insieme a strumenti di confezionamento, sono state ritenute compatibili con la finalità di spaccio e non con il solo uso personale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è dipesa da colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che miri solo a contestare la valutazione della prova o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la destinazione alla cessione può desumersi non solo dal quantitativo detenuto, ma anche da elementi sintomatici quali la pregressa cessione a terzi, il possesso di bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.
- La deduzione della finalità di uso personale, a fronte di una motivazione di merito che valorizzi plurimi indici di spaccio, non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se richiede una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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