Cassazione Penale, Ordinanza n. 10502/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi, ritenendo generiche e non autosufficienti le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto, perché non si confrontano con le specifiche ragioni della decisione di merito. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/11/2024. Dalla motivazione emerge che gli imputati erano stati ritenuti responsabili della detenzione in cella di due microtelefonini, completi di caricatore e di schede non consegnate dagli imputati. Con un primo atto difensivo, nell'interesse di entrambi, si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con un secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Per uno dei ricorrenti era stato depositato anche un ricorso sostanzialmente sovrapponibile, cui la Corte attribuisce le stesse considerazioni. La Corte rileva che le doglianze sono formulate in modo generico e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato la gravità della condotta, la già notevolmente gravata posizione dell'imputato e la determinazione della pena nel minimo edittale; quanto alla particolare tenuità, la Corte di merito l'aveva esclusa valorizzando la complessiva valutazione dei fatti, ossia la detenzione di due microtelefonini in carcere, con accessori e schede non consegnate.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva della condotta evidenzi elementi incompatibili con la minima offensività, come la detenzione in carcere di più microtelefonini con accessori e schede non consegnate.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere confermato in cassazione se sorretto da motivazione non illogica, fondata sulla gravità della condotta e sulla posizione dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si limitano a una censura generica e non confrontano specificamente la motivazione di merito sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurato solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o fondata su dati estranei al fascicolo.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta, valutata nel suo complesso, presenti un grado di offensività non minimo, come nel caso della detenzione in ambiente carcerario di più apparecchi telefonici completi di accessori e schede.
- Il ricorso per cassazione che non si misuri con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10504/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10542/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10564/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10565/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10566/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10568/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →