Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10564/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari ha applicato a due imputati la pena concordata in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse motivato sulla congruità della pena applicata. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. e che il vizio di motivazione sulla congruità della pena non rientra tra essi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché proposti per un motivo non consentito contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla volontà delle parti, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi determina l'inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata non è di per sé motivo di ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.