Cassazione Penale, Ordinanza n. 10564/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari ha applicato a due imputati la pena concordata in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse motivato sulla congruità della pena applicata. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. e che il vizio di motivazione sulla congruità della pena non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché proposti per un motivo non consentito contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla volontà delle parti, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi determina l'inammissibilità.
- Il vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata non è di per sé motivo di ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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