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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10566/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 10 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo crack, detenuta per la cessione a terzi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la natura della sostanza, la quantità di grammi 0,9 lordi, la precedente specifica condanna e la sottoposizione dell'imputata a misura cautelare per reato della stessa natura, elementi che escludono l'occasionalità e rendono abituale la condotta. Ha inoltre ritenuto non concedibile l'attenuante invocata, in ragione della pericolosità della condotta, della destinazione a terzi della droga e dell'idoneità offensiva rispetto alla salute pubblica. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice applicata alla detenzione di sostanza stupefacente crack per la cessione a terzi, in forma di fatto di minore gravità.

  • art. 131-bis c.p.

    i criteri indicati nel primo comma ... sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego

    La particolare tenuità richiede una valutazione positiva di tutti gli elementi indicati; basta la valutazione negativa di uno solo di essi per escludere la causa di non punibilità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del lucro o del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico pressoché irrisorio, sia nel valore del bene sia negli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando anche uno solo dei criteri valutativi richiesti dall'art. 131-bis c.p. risulta negativamente apprezzato; non è sufficiente la mera modesta entità quantitativa della sostanza se il contesto mostra abitualità o spiccata capacità a delinquere.
  • Nel giudizio sulla particolare tenuità, la presenza di precedenti specifici e la commissione del fatto in costanza di misura cautelare per reati della stessa indole sono indicatori idonei a escludere l'occasionalità e a fondare il diniego della causa di non punibilità.
  • L'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia economicamente irrisorio e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti una rilevante offensività sociale, come nel caso di cessione o detenzione di stupefacenti destinati a terzi.
  • Nel ricorso per cassazione, la riproposizione di censure contro valutazioni di merito adeguatamente motivate, senza effettivi vizi logici o giuridici, può condurre alla declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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