Cassazione Civile, Ordinanza n. 36407/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1000 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, proposta dal destinatario del verbale e respinta sia in primo grado dal Giudice di Pace sia in appello dal Tribunale di Ferrara. In Cassazione il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale; tuttavia il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la procura speciale rilasciata al difensore non conteneva l'indicazione del provvedimento impugnato e non risultava idonea a integrare un consapevole conferimento dell'incarico per il giudizio di legittimità. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore secondo cui la procura, redatta con formule tipiche dei gradi di merito, era priva del necessario riferimento alla sentenza o al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio della proposta di manifesta inammissibilità
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per il procedimento accelerato e per la proposta del relatore in ordine all'inammissibilità
base della proposta del relatore che ha rilevato il difetto di idoneità della procura speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo
Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020
"E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità"
precedente richiamato per affermare che la procura speciale deve contenere un riferimento specifico al ricorso, alla sentenza impugnata o comunque al giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve esprimere in modo univoco il conferimento dell'incarico per la proposizione del ricorso o comunque richiamare il provvedimento impugnato; una formula generica riferita ai soli gradi di merito non è sufficiente.
- La mancanza, nella procura speciale separata, di qualsiasi riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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