Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36407/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1000 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, proposta dal destinatario del verbale e respinta sia in primo grado dal Giudice di Pace sia in appello dal Tribunale di Ferrara. In Cassazione il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale; tuttavia il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la procura speciale rilasciata al difensore non conteneva l'indicazione del provvedimento impugnato e non risultava idonea a integrare un consapevole conferimento dell'incarico per il giudizio di legittimità. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore secondo cui la procura, redatta con formule tipiche dei gradi di merito, era priva del necessario riferimento alla sentenza o al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio della proposta di manifesta inammissibilità

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato e per la proposta del relatore in ordine all'inammissibilità

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    base della proposta del relatore che ha rilevato il difetto di idoneità della procura speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo

  • Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020

    "E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità"

    precedente richiamato per affermare che la procura speciale deve contenere un riferimento specifico al ricorso, alla sentenza impugnata o comunque al giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve esprimere in modo univoco il conferimento dell'incarico per la proposizione del ricorso o comunque richiamare il provvedimento impugnato; una formula generica riferita ai soli gradi di merito non è sufficiente.
  • La mancanza, nella procura speciale separata, di qualsiasi riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.