Cassazione Penale, Sentenza n. 19599/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione (n. 396/2025) che aveva rigettato il ricorso di Tripodi contro la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava sette presunti errori percettivi: 1) utilizzabilità e natura delle chat criptate acquisite con ordine di indagine europeo (contestando che fossero state trattate come intercettazioni); 2) errata identificazione di Tripodi come utilizzatore del PIN JiN1PV; 3) valutazione distorta o inattendibile delle dichiarazioni dei collaboratori Formosa e Arena; 4) assenza di prova di contatti con esponenti della famiglia Crea (anche con riferimento a Domenico Crea); 5) omissione di valutazione di elementi a discarico desumibili dall'assoluzione in altro procedimento (Brescia) per detenzione di armi con aggravante 416-bis.1; 6) travisamento delle dichiarazioni del teste; 7) mancata dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'imputato, della disponibilità di armi del clan (circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rilievi presentati dal ricorrente siano, nella sostanza, valutazioni critiche della decisione di merito e della motivazione della Cassazione, e non errori percettivi rientranti nell'ambito del rimedio straordinario per errore di fatto. In particolare: le censure sulle chat criptate erano generiche e prive di specificazione di quali atti sarebbero stati illecitamente acquisiti; la giurisprudenza "Gjuzi" è stata correttamente applicata e, comunque, l'onere di allegare e provare una violazione grave dei diritti fondamentali gravava sul ricorrente; le contestazioni sull'identificazione tramite PIN e sull'attendibilità dei collaboratori costituiscono valutazioni probatorie, non errori percettivi. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte richiama che il rimedio è limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni e non copre i normali errori di valutazione o di diritto.
Richiamato nella decisione come riferimento ai casi in cui può essere proposto il ricorso straordinario per errore di fatto (testo usato dalla Corte per delimitare l'ambito di operatività del rimedio).
Norma sostanziale che configura l'associazione di tipo mafioso: il fatto giudicato nel procedimento principale; la sentenza ha confermato la condanna per tale reato.
art. 416-bis, comma 4 cod. pen.
Comma che prevede la circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della consapevolezza dell'imputato sulla disponibilità di armi sia questione valutativa e non errore percettivo.
Richiamato in relazione all'aggravante applicata a fatti di detenzione di armi; la difesa ha richiamato un'assoluzione in altro procedimento basata su tale contestazione quale elemento a discarico.
Normativa sulle intercettazioni; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime più rigoroso ai dati acquisiti dalle autorità estere, e ha ricordato che la difesa non ha specificato quali atti non sarebbero acquisibili.
Norma relativa all'acquisizione di documenti/corrispondenza; citata per distinguere "dati freddi" da captazioni in tempo reale.
Riferimento alla disciplina sull'acquisizione di documenti e corrispondenza; citato nella comparazione con il regime più rigoroso delle intercettazioni.
art. 6 Direttiva 2014/41/UE
Richiamato nella discussione sull'ordine europeo di indagine e sull'assenza di necessità di autorizzazione preventiva del giudice italiano per ottenere contenuti già acquisiti dall'autorità estera; la Corte ne segnala l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) e successive Sezioni Unite (es. n. 18651/2015, n. 37505/2011) e Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024 (Gjuzi)
Richiamate per definire i limiti del ricorso per errore di fatto: esso riguarda errori percettivi nella lettura degli atti interni e non gli errori di valutazione o di interpretazione del diritto; la sentenza "Gjuzi" chiarisce inoltre le regole sull'uso in Italia di materiale probatorio acquisito all'estero tramite ordine di indagine europeo, e l'onere della parte di allegare la violazione di diritti fondamentali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per "errore di fatto" è uno rimedio eccezionale e strettamente circoscritto: copre solo errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni e non le critiche alle valutazioni probatorie o di diritto.
- Quando si censura l'utilizzabilità di materiale acquisito all'estero (es. chat criptate via ordine di indagine europeo), la parte che invoca la nullità o l'illegittimità deve indicare con precisione quali atti o quali modalità di acquisizione sarebbero illegittimi e provare il pregiudizio per i diritti fondamentali; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Le contestazioni sull'identificazione di un utilizzatore tramite elementi plurimi (es. PIN, contenuti, circostanze) e sull'attendibilità di fonti sono, di regola, valutazioni di merito: la loro impugnazione come "errore di fatto" è ammissibile solo se si dimostra una palpabile svista nella lettura degli atti, non quando si discuta la ponderazione degli elementi.
- L'omesso riferimento testuale a singole deduzioni difensive non equivale automaticamente a errore percettivo: se il motivo è stato esaminato nel suo complesso, le deduzioni non richiamate si considerano implicitamente valutate e respinte.
- In vicende complesse che coinvolgono prove tecniche e fonti estere, è essenziale che la difesa specifichi quali regole processuali sarebbero state violate e produca elementi concreti per dimostrare la violazione di diritti fondamentali, altrimenti la censura sarà considerata puramente valutativa.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, se previsto, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare preliminarmente la fondatezza dell'impugnazione può evitare oneri economici rilevanti.
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