Cassazione Penale, Sentenza n. 37854/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 06/09/2022 che disponeva il sequestro preventivo di un cottage insistente su area demaniale marittima (art. 1161 c. nav.). Il ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem in quanto il medesimo bene era già stato oggetto di precedente sequestro (decreto GIP 14/10/2020) e la successiva ordinanza di riesame che lo aveva confermato era stata annullata dalla Corte di Cassazione per nullità procedurale (omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore). Sostiene che non vi siano mutate condizioni di fatto (fumus e periculum in mora) né esigenze cautelari straordinarie che giustifichino la riedizione del sequestro, e deduce altresì violazioni di artt. 185, 324, 620 cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'annullamento precedente disposto dalla Corte (sentenza Sez. 3 n. 29713 del 09/06/2021) era avvenuto per nullità formale dell'udienza di riesame e non per mancata o tardiva adozione dell'ordinanza del tribunale del riesame. Ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare consegue soltanto alla mancata o tardiva adozione dell'ordinanza nel termine stabilito, non alla eventuale annullabilità della stessa per vizi formali. Ne consegue che l'annullamento formale non impedisce la riedizione della misura se non ricorrono le specifiche condizioni ostative previste dall'art. 309, comma 10. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 1161 codice della navigazione
Il reato ritenuto indiziariamente sussistente riguardava fattispecie in materia di demanio marittimo; la norma è richiamata quale titolo di accusa indiziale che giustifica il sequestro preventivo del bene demaniale.
Richiamato dal ricorrente in connessione con le impugnazioni cautelari; la Corte non ha ritenuto rivoluzionare la interpretazione applicata al caso concreto.
Rilevanza procedurale relativa al procedimento di riesame; la disciplina collegata al comma 7 e al rinvio all'art. 309 (comma 10) è stata utilizzata per chiarire quando la misura perde efficacia.
Norma sulla impugnazione dei provvedimenti cautelari; utilizzata come riferimento per valutare gli effetti della precedente impugnazione e dell'annullamento.
Norma sul contraddittorio e sugli avvisi di udienza; la Corte ha osservato che la nullità dell'avviso incide sulla regolarità del contraddittorio ma non sulla efficacia automatica della misura cautelare ai fini dell'impedimento della riedizione.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di misure cautelari; la Corte non ha ritenuto che la norma ostasse alla riedizione della misura quando l'annullamento precedente sia per nullità formale.
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
Interpretazione centrale: la perdita di efficacia della misura cautelare consegue solamente alla mancata o tardiva adozione dell'ordinanza del tribunale del riesame nei termini prescritti. L'annullamento per vizi formali del provvedimento emesso tempestivamente non determina automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura.
Richiamato nella pronuncia di annullamento precedente per l'inoltro di comunicazione al Procuratore Generale; citato a titolo informativo nel dispositivo della sentenza precedente.
Norma sulla condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento cautelare per nullità formali nell'ambito del procedimento di riesame non equivale automaticamente a una 'cessazione di efficacia' tale da impedire la riedizione della misura; solo la mancata o tardiva adozione dell'ordinanza del tribunale del riesame nei termini previsti dall'art. 309, comma 10, determina tale efficacia perduta.
- Il principio del ne bis in idem non opera in senso assoluto rispetto alle misure cautelari reiterate: la possibilità di nuovo sequestro deve essere valutata in base alla persistenza dei presupposti sostanziali (fumus del reato e periculum in mora) e all'esistenza o meno di una causa di inefficacia prevista dalla legge.
- Le nullità che riguardano l'instaurazione del contraddittorio (es. omessa notifica dell'avviso di udienza) impongono la tutela del contraddittorio ma non impediscono automaticamente la rinnovazione della misura cautelare, salvo che non ricorra la fattispecie normativa che determina perdita di efficacia.
- Chi contesta la riedizione di una misura cautelare dovrebbe provare che è intervenuta una perdita di efficacia legalmente rilevante (p.es. mancata adozione del provvedimento di riesame entro i termini) o che le condizioni di fatto sono mutate in modo tale da escludere fumus o periculum; argomentazioni basate solo sulla precedente annullabilità formale risultano deboli.
- In fase di impugnazione in Cassazione, i vizi formali del precedente procedimento di riesame devono essere distinti dagli effetti sostanziali sullo stato cautelare: l'accertamento di una nullità procedurale non comporta automaticamente il blocco della riedizione della misura.
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