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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13554/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (29/01/2016) e confermato in grado d'appello, deducendo il vizio di "base legale" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.24/2019. Hanno sostenuto che, ai sensi dell'art.1 lett. b) D.lgs. 159/2011 come interpretato dalla Corte costituzionale, non era stata fornita la prova tassativa e specifica che il proposto vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose (mancanza della prova della effettiva produzione di profitti illeciti, della loro incidenza significativa sul reddito e della correlazione temporale con gli acquisti patrimoniali). In subordine hanno prospettato questione di legittimità costituzionale e violazioni di principi costituzionali e convenzionali (art.117 Cost., art.1 Protocollo add. CEDU, art.42 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che il rimedio della revocazione previsto dall'art.28 D.lgs.159/2011 è finalizzato a dimostrare il difetto originario dei presupposti della confisca e non a rimettere in discussione fatti e valutazioni già delibati nel contraddittorio. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la confisca poggiava su un presupposto autonomo e autosufficiente consistente nella sussistenza dei requisiti dell'art.1 lett. b) (vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) adeguatamente motivati dal Tribunale e dalla Corte di merito: accertamenti sulla sistematicità delle condotte (fatturazione fittizia, frodi, truffe, associazione a delinquere), gli ingenti proventi illeciti percepiti e la loro incidenza sul reddito familiare, nonché il rapporto con gli acquisti e gli investimenti patrimoniali. La Corte ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n.24/2019, pur avendo valore interpretativo, non è idonea a incidere sul giudicato formato con riferimento alla confisca di prevenzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011 (Testo Unico in materia di misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 28

    La Corte ha richiamato la distinzione tra le basi di applicazione della confisca (pericolosità generica lett. a) e vivere abitualmente dei proventi illeciti lett. b)) e ha ritenuto valida l'applicazione autonoma e autosufficiente della lett. b) nel caso concreto; l'art.28 disciplina il rimedio della revocazione volto a dimostrare il difetto originario dei presupposti della confisca

  • Codice di procedura penale

    Art. 630 richiamato come forma di revocazione utilizzabile ai sensi dell'art.28 D.lgs.159/2011; art.611 richiamato in tema di rito camerale non partecipato e irrequisitoria scritta del Procuratore Generale

  • Art. 10, comma 3 T.U. misure di prevenzione

    Limita il sindacato di merito in Cassazione alle sole violazioni di legge e chiarisce che la valutazione della motivazione è sindacabile solo per la sua mancanza o apparente esistenza

  • Sentenza Corte costituzionale n.24/2019

    Ha imposto un'interpretazione 'tassativizzante' dell'art.1 lett. b): per ricondurre un soggetto alla fattispecie è necessario provare (con precisi elementi di fatto) a) la commissione abituale di delitti in un arco temporale significativo, b) che tali delitti abbiano effettivamente generato profitti, c) che tali profitti costituiscano l'unico o almeno una componente significativa del reddito; tuttavia tale sentenza interpretativa non ha efficacia erga omnes idonea a rimettere in discussione giudicati già formatisi

  • Costituzione italiana

    art. 24; art. 111; art. 117; art. 42

    Richiamati nei profili invocati dai ricorrenti in relazione a giusto processo, diritti di difesa e limiti di legittimità costituzionale dell'art.1 lett. b); la Corte ha però valutato tali censure come non idonee a scalfire il giudicato sulla confisca

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione (art.28 D.lgs.159/2011) è strettamente limitato a dimostrare il difetto originario dei presupposti della confisca e non consente una rinnovata valutazione del materiale probatorio già esaminato nel contraddittorio
  • Se la confisca ha una doppia o multipla base giuridica e una di esse rimane valida e autonoma, l'istanza di revocazione è, di regola, inammissibile
  • Dopo la sentenza n.24/2019 della Corte costituzionale l'art.1 lett. b) D.lgs.159/2011 va interpretato in senso restrittivo: il giudice deve accertare con elementi di fatto la commissione abituale di reati, l'effettiva produzione di profitti illeciti e la loro incidenza significativa sul reddito del soggetto
  • Il giudice delle misure di prevenzione ha autonomia di valutazione rispetto al giudice penale: proscioglimenti per prescrizione o altre estinzioni non impediscono di per sé l'adozione o la conferma di misure di prevenzione se i fatti risultano comunque sufficientemente delineati
  • In sede di Cassazione nel rito delle misure di prevenzione è sindacabile principalmente la violazione di legge e la mancanza della motivazione, non la rivalutazione dei fatti e delle prove; questioni di fatto riproposte sono inammissibili quando ricadono nel campo delle valutazioni di merito già svolte
  • Chi contesta la provenienza illecita dei beni ha l'onere di fornire elementi specifici a sostegno dell'originaria lecita provenienza; l'assenza di tale prova rafforza la persistenza del giudizio di pericolosità e della confisca

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