Cassazione Penale, Ordinanza n. 13371/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro un'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato utilizzabili gli esiti di captazioni disposte in un diverso procedimento penale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone la caducazione, ma dalla motivazione emerge che il tema devoluto riguardava esclusivamente l'utilizzabilità di quelle intercettazioni/captazioni nel giudizio di appello. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione, ritenendo il ricorso inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non abnorme e quindi non autonomamente impugnabile; secondo la decisione, eventuali censure potranno essere formulate unitamente all'impugnazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, con cui la Corte di appello di Catania aveva dichiarato utilizzabili gli esiti delle captazioni disposte nel procedimento indicato, non fosse un provvedimento abnorme e dunque non fosse autonomamente ricorribile per cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando è proposto contro un provvedimento non autonomamente impugnabile, non essendo abnorme l'ordinanza che definisce la questione dell'utilizzabilità delle captazioni.
È richiamato implicitamente il principio di impugnabilità solo dei provvedimenti espressamente o comunque autonomamente ricorribili; il provvedimento non abnorme può essere censurato insieme alla sentenza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono dovute le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un'ordinanza che decide sull'utilizzabilità di captazioni/intercettazioni non è, di regola, autonomamente ricorribile per cassazione se non presenta caratteri di abnormità.
- Il vizio relativo all'ammissibilità o all'utilizzabilità di un mezzo di prova deve essere normalmente fatto valere con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, salvo che il provvedimento assuma natura abnorme.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta contestare il merito della decisione intermedia: occorre che il provvedimento sia impugnabile in via autonoma secondo la disciplina processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →