Cassazione Penale, Sentenza n. 39500/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione di un permesso-premio per recarsi ad Alcamo (Sicilia) presso la madre per undici giorni. Il magistrato di sorveglianza e l'Area trattamentale avevano negato il permesso perché il luogo richiesto non era previsto nel programma di trattamento, ritenendo prematuro un rientro nel territorio ove il detenuto aveva commesso reati "efferati" e sussistendo concerni sulla sua pericolosità in quel contesto. Il ricorrente, difeso dall'avv. Alessandro Ricci, ha contestato la decisione denunciando violazione di legge (art. 30-ter Ord.pen. e art. 65 d.P.R. n.230/2000) e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), richiamando la sua pregressa fruizione di permessi e semilibertà come indice di mancata pericolosità sociale; ha inoltre censurato l'apparente adesione acritica del Tribunale al parere della Direzione carceraria senza autonoma valutazione o acquisizione di consulenze tecniche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza, pur sintetica, esaustiva e non manifestamente illogica: il diniego si fonda sul parere motivato della Direzione carceraria e sulla relazione dell'Area trattamentale, che giudicano prematuro il rientro in Sicilia per l'undici giorni richiesto, dato il legame territoriale del detenuto con i gravi reati commessi. La Corte ha affermato che il parere amministrativo, se adeguatamente motivato, può legittimamente costituire motivo ostativo alla concessione del beneficio e che il ricorrente non ha fornito specifici elementi per infirmare tale valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Riferimento alla disciplina dei permessi premio e delle misure di trattamento; la Corte non ha ritenuto violata la normativa dato che la valutazione della collocazione territoriale nel programma di trattamento rientra nella discrezionalità valutativa delle strutture e del giudice quando adeguatamente motivata.
Norma sulle modalità e prescrizioni per i permessi premio (compresa la possibilità di imporre prescrizioni); la Corte evidenzia che, pur essendo possibile prevedere misure limitative o periodi più brevi, il diniego è giustificato ove il programma di trattamento non contempli l'esperienza esterna per ragioni motivate.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Rimprovero relativo ai vizi di motivazione censurati nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione prospettati, giudicando adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Il parere della Direzione dell'Istituto penitenziario e le relazioni dell'Area trattamentale, se adeguatamente motivate, possono legittimamente costituire motivo ostativo alla concessione di permessi-premio anche se non sono formalmente vincolanti per il giudice
- Il Tribunale di sorveglianza non è obbligato ad acquisire consulenze tecniche o altra documentazione supplementare quando ritiene convincenti e ben motivate le valutazioni amministrative sulle condizioni trattamentali del detenuto
- Il requisito della "non pericolosità" va valutato in relazione al contesto territoriale e alle modalità del permesso: comportamenti corretti in contesti diversi non dimostrano automaticamente che un rientro nel luogo in cui sono stati commessi gravi reati sia privo di rischio
- Chi impugna un diniego motivato deve fornire elementi specifici e circostanziati per dimostrare l'erroneità o l'insufficienza della motivazione amministrativa o giudiziale; censure generiche o affermazioni non supportate da dati probatori sono insufficienti
- La concessione del permesso-premio rimane in ogni caso esercizio discrezionale che può essere accompagnato da prescrizioni o limitazioni sotto il profilo temporale o comportamentale ai sensi dell'art. 65 d.P.R. n.230/2000
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