Cassazione Penale, Sentenza n. 3881/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/09/2021 che ha riformato la sentenza di primo grado rinqualificando il fatto in termini di truffa (art. 640 c.p.) rispetto alla qualificazione precedente (art. 646 c.p.). I motivi dedotti sono: violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e della correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione operata in appello; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della truffa (art. 640 c.p.) e travisamento dei fatti; insufficienza degli elementi per configurare l'appropriazione indebita, in particolare l'assenza dell'altruità della somma e della interversione del possesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.), ritenendo manifestamente infondati i rilievi. Ha ritenuto legittima la riqualificazione in art. 640 c.p. perché il fatto originario era già stato contestato come truffa e la modifica ha riguardato solo la qualificazione giuridica senza alterare il nucleo fattuale. Ha escluso violazione del diritto di difesa e della correlazione accusa-sentenza, ha ritenuto che le censure sulla valutazione delle prove siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione, e che non fosse necessaria una motivazione "rafforzata" poiché non vi è stata una diversa valutazione probatoria ma una diversa definizione giuridica del fatto. Il ricorso è quindi stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che sanziona il reato di truffa; nel caso è stata ritenuta applicabile dalla Corte di appello e confermata dalla Cassazione quale corretta qualificazione giuridica del fatto in presenza dell'induzione fraudolenta della persona offesa.
Norma richiamata come precedente qualificazione giuridica (appropriazione indebita) operata dal primo giudice; la Cassazione ha ritenuto però corretta la ricostituzione della fattispecie come truffa da parte della Corte di appello.
Attribuisce al giudice il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica in sentenza; la Cassazione l'ha richiamato per spiegare che cambiare la qualificazione giuridica non equivale a mutare il fatto e non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza se il nucleo fattuale resta il medesimo.
artt. 516-521 cod. proc. pen. (richiamati)
Richiamati a supporto delle regole sul procedimento quando emergono fatti diversi o nuovi e sulla possibilità di diversa qualificazione in sentenza, sempre assicurando la garanzia del contraddittorio quando necessario.
art. 111 comma 2 Cost.
Principio costituzionale relativo al diritto di difesa e al contraddittorio; valutato dalla Cassazione alla luce del fatto che la riqualificazione non ha modificato il contenuto essenziale dell'accusa, per cui il diritto di difesa non è risultato compresso.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il fatto rimaneva lo stesso e la difesa aveva potuto svolgersi pienamente.
art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; vengono richiamate perché la ricorrente deduceva violazione di legge e carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di inammissibilità per genericità o aspecificità dell'impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'appropriazione indebita che non era correlato alla sentenza impugnata.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile; invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice d'impugnazione è lecita se il nucleo fattuale rimane invariato: cambiare la fattispecie astratta (inquadramento normativo) non significa mutare l'accusa quando il fatto concreto è lo stesso.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se la sentenza accerta un fatto eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, ossia quando vi è una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'addebito che pregiudichi la difesa.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a contestare la valutazione di merito delle prove (credibilità, persuasività, confronto tra prove): tali questioni sono prerogativa del giudice del merito e non rilevabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
- L'obbligo di una "motivazione rafforzata" in appello sorge quando la riforma si fonda su una diversa valutazione delle prove; se la modifica riguarda solo la qualificazione giuridica senza nuova valutazione probatoria, la motivazione ordinaria è sufficiente.
- Motivi generici, aspecifici o privi di correlazione con la decisione impugnata sono inammissibili ai sensi delle norme processuali e possono comportare sanzioni di natura pecuniaria a carico del ricorrente.
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