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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3881/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/09/2021 che ha riformato la sentenza di primo grado rinqualificando il fatto in termini di truffa (art. 640 c.p.) rispetto alla qualificazione precedente (art. 646 c.p.). I motivi dedotti sono: violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e della correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione operata in appello; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della truffa (art. 640 c.p.) e travisamento dei fatti; insufficienza degli elementi per configurare l'appropriazione indebita, in particolare l'assenza dell'altruità della somma e della interversione del possesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.), ritenendo manifestamente infondati i rilievi. Ha ritenuto legittima la riqualificazione in art. 640 c.p. perché il fatto originario era già stato contestato come truffa e la modifica ha riguardato solo la qualificazione giuridica senza alterare il nucleo fattuale. Ha escluso violazione del diritto di difesa e della correlazione accusa-sentenza, ha ritenuto che le censure sulla valutazione delle prove siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione, e che non fosse necessaria una motivazione "rafforzata" poiché non vi è stata una diversa valutazione probatoria ma una diversa definizione giuridica del fatto. Il ricorso è quindi stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che sanziona il reato di truffa; nel caso è stata ritenuta applicabile dalla Corte di appello e confermata dalla Cassazione quale corretta qualificazione giuridica del fatto in presenza dell'induzione fraudolenta della persona offesa.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma richiamata come precedente qualificazione giuridica (appropriazione indebita) operata dal primo giudice; la Cassazione ha ritenuto però corretta la ricostituzione della fattispecie come truffa da parte della Corte di appello.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica in sentenza; la Cassazione l'ha richiamato per spiegare che cambiare la qualificazione giuridica non equivale a mutare il fatto e non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza se il nucleo fattuale resta il medesimo.

  • artt. 516-521 cod. proc. pen. (richiamati)

    Richiamati a supporto delle regole sul procedimento quando emergono fatti diversi o nuovi e sulla possibilità di diversa qualificazione in sentenza, sempre assicurando la garanzia del contraddittorio quando necessario.

  • art. 111 comma 2 Cost.

    Principio costituzionale relativo al diritto di difesa e al contraddittorio; valutato dalla Cassazione alla luce del fatto che la riqualificazione non ha modificato il contenuto essenziale dell'accusa, per cui il diritto di difesa non è risultato compresso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il fatto rimaneva lo stesso e la difesa aveva potuto svolgersi pienamente.

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; vengono richiamate perché la ricorrente deduceva violazione di legge e carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di inammissibilità per genericità o aspecificità dell'impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'appropriazione indebita che non era correlato alla sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile; invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice d'impugnazione è lecita se il nucleo fattuale rimane invariato: cambiare la fattispecie astratta (inquadramento normativo) non significa mutare l'accusa quando il fatto concreto è lo stesso.
  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se la sentenza accerta un fatto eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, ossia quando vi è una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'addebito che pregiudichi la difesa.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a contestare la valutazione di merito delle prove (credibilità, persuasività, confronto tra prove): tali questioni sono prerogativa del giudice del merito e non rilevabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
  • L'obbligo di una "motivazione rafforzata" in appello sorge quando la riforma si fonda su una diversa valutazione delle prove; se la modifica riguarda solo la qualificazione giuridica senza nuova valutazione probatoria, la motivazione ordinaria è sufficiente.
  • Motivi generici, aspecifici o privi di correlazione con la decisione impugnata sono inammissibili ai sensi delle norme processuali e possono comportare sanzioni di natura pecuniaria a carico del ricorrente.

Testo integrale

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