Ordinanza n. 2557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che ha respinto la domanda di risarcimento del danno all'integrità fisica derivante da infortunio in servizio
Esito
La controversia
Il militare ha chiesto il risarcimento del danno all'integrità fisica subito il 20 luglio 2011 durante il servizio di guardia, quando, mentre chiudeva un'anta del cancello d'ingresso di una struttura militare, l'altra anta, spinta dal forte vento, lo colpiva alla nuca provocandogli un violento urto al volto e un trauma faciale-cranico. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo l'evento imputabile esclusivamente al militare, che avrebbe omesso di attivare i dispositivi e gli accorgimenti di sicurezza, lasciando l'anta priva di fermo o blocchi nonostante le condizioni meteorologiche avverse. In appello, il militare ha contestato, tra l'altro, l'effettiva esistenza di un fermo meccanico. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la presenza o assenza del fermo e le concrete modalità del suo utilizzo sono decisive per valutare l'adempimento dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e l'eventuale colpa dell'amministrazione. La relazione amministrativa del 18 agosto 2011 si limita ad affermare l'esistenza del fermo, senza descriverne caratteristiche, adeguatezza rispetto al forte vento e possibilità di azionamento da parte di una sola persona priva di specifiche competenze.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto un approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a. Ha ordinato al Ministero della difesa di depositare entro 60 giorni una relazione, corredata da fotografie, sul cancello presso il quale si è verificato l'infortunio, con particolare riguardo alla presenza del fermo, alle sue caratteristiche e al suo funzionamento. Il giudice ha ritenuto sussistente un principio di prova, tale da impedire la decisione mediante la sola applicazione delle regole sull'onere probatorio, ma non una prova piena sulla circostanza decisiva. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Sono state inoltre disposte le cautele per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'appellante.
Norme richiamate
eventi correlati a rischi cui il lavoratore è stato esposto in occasione e a causa della prestazione lavorativa
La responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale. Il lavoratore deve allegare e provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale; il datore può liberarsi dimostrando di avere adottato tutte le misure imposte da specifiche regole cautelari o dai generali canoni di prudenza, diligenza e perizia idonee a evitare il danno.
Consente al giudice amministrativo di richiedere chiarimenti e informazioni alla pubblica amministrazione quando siano necessari per la decisione; nel caso concreto è stato disposto il deposito di una relazione documentata sul cancello e sul suo fermo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle altre norme richiamate, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute dell'appellante.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute dell'appellante.
Massime di principio
- Nella domanda risarcitoria del dipendente pubblico per danni alla salute correlati all'attività lavorativa, il lavoratore deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale; spetta invece al datore dimostrare l'adozione di tutte le misure di sicurezza concretamente esigibili per evitare l'evento.
- La verifica dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro richiede l'accertamento concreto delle caratteristiche e dell'effettivo funzionamento dei dispositivi predisposti, non essendo sufficiente una generica attestazione della loro esistenza.
- Quando una circostanza decisiva sia assistita da un principio di prova, ma non risulti pienamente dimostrata e non sia possibile decidere mediante la sola applicazione delle regole sull'onere della prova, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti istruttori nei confronti dell'amministrazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a.
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