Cassazione Penale, Sentenza n. 34918/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari contestandone la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari. Sostiene che sono emersi elementi nuovi (chat documentali, dichiarazioni della coindagata Angela Porcello e l'interrogatorio dell'indagato del 18/10/2021) che avrebbero dovuto alleggerire il quadro indiziario; inoltre deduce che la cessazione della funzione pubblica e la custodia cautelare della presunta unica interfaccia (Porcello) escludono il rischio di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato una precedente pronuncia della Suprema Corte (15/09/2021, n. 39526) che aveva già esaminato la vicenda e valutato le esigenze cautelari. Quanto ai profili di gravità indiziaria, la Corte ha osservato che il sindacato di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sugli elementi probatori quando si tratta di diversa valutazione di circostanze già esaminate: le nuove dichiarazioni sono state valutate dal Tribunale come generiche e insufficienti a modificare il quadro indiziario. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto logica la motivazione del Tribunale: la cessazione del rapporto di servizio non esclude il rischio di reiterazione se l'indagato conserva rete di contatti e conoscenze utilizzabili per scopi illeciti; la custodia della Porcello non esclude il pericolo, essendo titolo cautelare suscettibile di essere revocato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Offesa contestata relativa alla partecipazione e al contributo a Cosa Nostra; la decisione valorizza la rilevanza delle informazioni fornite dall'indagato in favore dell'associazione come indice di pericolosità e gravità indiziaria.
Reato contestato per accessi abusivi a sistema informatico; la sentenza prende in considerazione l'uso di informazioni acquisite anche con accessi informatici illeciti per rafforzare il quadro indiziario.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso (esposizione nei limiti strettamente necessari); la Corte osserva che i motivi devono rispettare tali limiti procedurali.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento equitativo in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata
tra cui Cass. sez. 2 n. 27866/2019, n. 31553/2017, n. 6566/2011, n. 1238/2019, n. 38832/2017 e pronuncia Cass. 15/09/2021 n. 39526
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia di misure cautelari: la cassazione non può riformare una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito. Inoltre viene ribadito che la cessazione dell'incarico pubblico non esclude di per sé la pericolosità sociale se permangono reti e posizioni che rendono probabile la reiterazione del reato.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento della prova e delle circostanze fattuali già valutate.
- Dichiarazioni di coindagati o nuovi elementi documentali possono essere valutati dal giudice di merito, ma la loro genericità o insufficienza non comporta automaticamente la riforma della misura cautelare; la parte che invoca la modificazione del quadro probatorio deve dimostrare che gli elementi nuovi siano decisivi.
- La cessazione del rapporto di servizio o della funzione pubblica non elimina automaticamente il rischio di reiterazione del reato se l'indagato conserva conoscenze, contatti o posizioni che possono favorire condotte illecite analoghe.
- La custodia cautelare di un coindagato ritenuto presunta interfaccia non è, di per sé, elemento idoneo a escludere il pericolo di reiterazione, poiché tale titolo cautelare può variare nel tempo.
- Quando si contestano motivazioni del tribunale del riesame, è necessario dimostrare errori logici o di diritto nella motivazione e non solo proporre una diversa rilettura dei fatti già esaminati.
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