Cassazione Penale, Sentenza n. 7839/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza della querela (condizione di procedibilità) e censure relative a processo celebrato in absentia e difetto di assistenza del difensore; la difesa ha sostenuto che la mancanza della querela era "novità" emersa successivamente agli atti e che alcuni vizi relativi al processo in absentia avrebbero reso la sentenza iniziale viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto plurimi profili di inammissibilità: le doglianze sul processo in absentia e sulle nullità connesse all'assenza dell'imputato o del difensore sono da valutare, se possibile, con il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis e connessi), rimedio non esperito e ormai prescritto nei termini; le doglianze sulla mancata querela sono state dichiarate infondate: alla luce dell'indirizzo più recente (Sez. 5, n. 8997/2022, Bervicato) "prova nuova" ai fini di revisione è soltanto la prova che introduca un fatto capace di dimostrare la procedibilità a querela (es. accertamento dell'età della vittima che renda il reato procedibile a querela), non la mera deduzione o rilevazione della mancanza di querela negli atti. Il ricorrente non ha prodotto alcuna "prova nuova" idonea secondo questo criterio, pertanto il ricorso va rigettato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge n. 176/2020)
Riconducibile alla richiesta di discussione orale formulata dall'avvocato; citata per la procedura relativa alla discussione in udienza
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (conv. con legge n. 15/2022)
Richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale evocata per la richiesta di discussione orale
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la revisione: richiede "prova nuova" (sopravvenuta, scoperta successivamente, non acquisita o acquisita ma non valutata) che dimostri un fatto capace di vincere il giudicato; la Corte distingue tra mera rilevazione della mancata querela e prova che dimostri un fatto di procedibilità a querela
Individuato come rimedio idoneo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo dovuta a nullità (rescissione del giudicato), alternativa non esperita dal ricorrente
Richiamato per escludere la possibilità di far valere certe nullità assolute attraverso l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato
"se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita"
Citato per chiarire che la revisione può condurre anche a decisioni di non doversi procedere se il novum dimostra che l'azione penale non doveva essere esercitata o proseguita
Richiamato per spiegare il criterio che gli elementi addotti in revisione devono dimostrare che, se accertati, il condannato debba essere prosciolto o che l'azione non dovesse essere iniziata o proseguita
Riferimento alla possibilità che determinati aspetti rilevabili d'ufficio (es. condizioni di procedibilità note dagli atti) siano già stati considerati implicitamente dal giudice di merito
art. 609-bis, cod. pen. (richiamato nel caso di giurisprudenza citata)
Nel precedente giurisprudenziale citato la mancanza di querela è stata esaminata alla luce dell'età della vittima quale fatto che può costituire prova nuova se accertato successivamente
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), non basta sostenere la mera mancanza di una condizione di procedibilità già riscontrabile negli atti: occorre produrre "prova nuova" che introduca un fatto estraneo al compendio probatorio precedente e capace di vincere il giudicato (es. accertamento dell'età, documenti nuovi, elementi sopravvenuti).
- La semplice rilevazione della mancanza della querela come fatto giuridico-morfologico non costituisce di per sé "prova nuova"; va dimostrato un fatto concreto che giustifichi la procedibilità a querela e quindi il proscioglimento.
- I vizi connessi alla celebrazione del processo in absentia e alle nullità assolute dell'atto (es. omessa citazione dell'imputato o del difensore) vanno valutati con gli specifici rimedi previsti (ad es. rescissione del giudicato), non tramite strumenti inammissibili dopo il passaggio in giudicato; se tali rimedi non sono stati tempestivamente esperiti, la doglianza può risultare preclusa.
- Quando si valuti una possibile revisione, accertare subito se il "novum" è realmente estraneo al fascicolo originario e se è idoneo, sul piano fattuale, a dimostrare l'improcedibilità o l'inesistenza dell'azione penale: in assenza di tale oggettiva novità il ricorso è destinato a essere rigettato.
- Esiste contrasto di giurisprudenza sulla nozione di "prova nuova": è quindi cruciale argomentare nel ricorso di revisione come il nuovo elemento corrisponda alla nozione più favorevole (fatto nuovo, accertabile e decisivo) e non semplicemente a una diversa lettura degli atti già disponibili.
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