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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25287/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso, a carico dell'Erario, riconosciuto a un difensore per attività svolta nel patrocinio di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale. Secondo l'ufficio requirente, la gestione delle pratiche da parte del difensore presentava irregolarità e la serialità dei ricorsi analoghi avrebbe dovuto condurre a una riduzione del compenso. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dalla annotazione 'al visto PM' e dalla successiva materiale trasmissione del fascicolo alla Procura si potesse desumere una comunicazione equipollente del provvedimento già in data anteriore, con conseguente decorso del termine di 30 giorni. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la decisione nella parte in cui aveva reputato tardiva l'opposizione senza prova di una effettiva comunicazione del decreto, ma sulla base della sola presunzione di trasmissione materiale del fascicolo nei giorni successivi all'annotazione. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame dell'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, dalla quale risultava che non era stata ricevuta alcuna comunicazione dal Tribunale in ordine ai provvedimenti di liquidazione del compenso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proposta ex art. 170 d.P.R. 115/2002, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tali forme, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, in quanto applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi. Nel caso concreto, il ricorso in opposizione era stato proposto il 19/12/2019, ossia oltre un anno dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione depositato l'11/12/2018, sicché risultava tardivo. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso per cassazione era privo dell'esposizione dei fatti di causa e che ciò avrebbe potuto già determinare inammissibilità; tuttavia ha deciso nel merito rigettando il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero e gli intimati non si erano costituiti. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    L'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ed è soggetta a termine di impugnazione.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo testo unico.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il procedimento di opposizione era, ratione temporis, soggetto alla disciplina del procedimento sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è equiparato, ai fini impugnatori, all'ordinanza del giudice monocratico; pertanto l'opposizione è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla comunicazione del provvedimento; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    La mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione è idonea a determinare inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa operato dall'art. 327 c.p.c.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
  • Ai fini del decorso del termine breve non è sufficiente un generico riferimento alla materiale trasmissione del fascicolo o a forme equipollenti astrattamente ipotizzabili: occorre una base fattuale idonea a dimostrare la conoscenza legale del provvedimento.
  • Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. si applica, in via generale, ai provvedimenti di natura decisoria e definitiva quando la legge non preveda un diverso termine e non siano intervenute comunicazione o notificazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso può comportare inammissibilità per difetto dei requisiti di contenuto-forma dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero e le altre parti restano intimate, non vi è luogo a condanna alle spese e può non trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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