Cassazione Penale, Ordinanza n. 12901/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura non si confrontava in modo specifico con la decisione di merito e si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione al reato di riciclaggio, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 648-bis c.p., in particolare sulla prova dell'origine delittuosa del denaro ritenuto oggetto di riciclaggio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che l'unico motivo fosse privo del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in modo generico e sostanzialmente coincidente con le censure già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro della doglianza difensiva; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che il motivo di ricorso relativo alla prova dell'origine delittuosa del denaro è generico e quindi inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità; la genericità e la mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello integrano difetto di specificità anche quando non vi sia un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi realmente con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello.
- La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata sia sul piano intrinseco, quando le ragioni di fatto e di diritto siano generiche o indeterminate, sia sul piano estrinseco, quando il ricorso non si correlazioni alla complessità della motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di questioni già respinte dal giudice di merito, senza confutazione puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione, non assolve la funzione tipica del ricorso per cassazione e ne comporta l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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