Cassazione Civile, Sentenza n. 18757/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF (10%) trattenuta dal datore di lavoro Lazard s.r.l. sul bonus 2013, deducendo che non ricorrevano i presupposti dell'art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78: 1) la retribuzione variabile non superava il triplo della parte fissa; 2) la società Lazard non operava nel "settore finanziario" alla stregua richiesta dalla norma. Il ricorso alla Corte di cassazione censurava (i) l'erronea applicazione del giudicato esterno, (ii) la falsa interpretazione dell'art. 33 (sosteneva che il comma 2-bis, introdotto dall'art. 23, comma 50-bis d.l. n. 98/2011, avrebbe solo determinato la base imponibile e non eliminato il requisito del triplo) e (iii) la errata qualificazione soggettiva della datrice di lavoro come operante nel settore finanziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché manca identità di parti per far valere il giudicato esterno. Sul punto sostanziale, ha confermato l'interpretazione secondo cui il comma 2-bis dell'art. 33 ha modificato la base imponibile e, di fatto, reso superfluo il requisito del superamento del triplo della retribuzione fissa (per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 in poi), ampliando la quota di compensi assoggettabili all'addizionale. Ha inoltre confermato una interpretazione ampia del concetto di "settore finanziario", comprensiva di soggetti attivi nella consulenza e nelle operazioni finanziarie anche se non sottoposti a vigilanza TUB. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. nella l. n. 122/2010)
"In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... sui compensi ... che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
La norma originaria prevedeva l'addizionale per i compensi che eccedevano il triplo della parte fissa per i dirigenti del settore finanziario; la Corte ha però ritenuto che la successiva introduzione del comma 2-bis abbia tacitamente modificato tale presupposto per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, estendendo l'applicazione all'eccedenza rispetto alla parte fissa senza bisogno del superamento del triplo.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. nella l. n. 111/2011)
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
La Corte interpreta il comma 2-bis come norma che ha ampliato la base imponibile e, di fatto, reso irrilevante il precedente riferimento all'eccedenza del triplo della retribuzione fissa per i casi disciplinati dal nuovo comma (con efficacia, secondo la Corte, a decorrere dal 17 luglio 2011).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
L'Agenzia aveva indicato che la base imponibile dovesse essere la quota che eccede il triplo della retribuzione fissa; la Corte ritiene però che la successiva modifica normativa (comma 2-bis) contrasti con tale interpretazione amministrativa e prevalga, alla luce della ratio e degli atti preparatori.
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato nel dibattito sul perimetro del 'settore finanziario'; la Corte tuttavia esclude che il legislatore abbia inteso limitare l'ambito dell'art. 33 ai soli soggetti disciplinati dal T.U.B., adottando invece una nozione più ampia di settore finanziario.
Art. 12 delle preleggi (criterio teleologico d'interpretazione)
La Corte applica il criterio teleologico e gli elementi di contesto (lavori preparatori) per interpretare la norma, ritenendo che la modifica normativa volesse ampliare la base imponibile e la platea dei soggetti.
Relazione al maxiemendamento per la conversione del d.l. n. 98/2011
"per effetto della presente modifica le disposizioni ... si applicano ... all’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock-options che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione" (estratto nella sentenza)
La Corte utilizza la relazione parlamentare come elemento di conferma della volontà del legislatore di ampliare la base imponibile e la platea dei soggetti interessati dall'addizionale.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 2-bis (art. 23, comma 50-bis d.l. n. 98/2011) l'addizionale del 10% si applica, per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 in poi, sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia richiesto il superamento del triplo della parte fissa.
- Il concetto di "settore finanziario" va interpretato in senso ampio e funzionale alla ratio normativa: comprende anche soggetti non sottoposti a vigilanza TUB ma comunque attivi nella consulenza e nelle operazioni finanziarie capaci di influire sulla stabilità finanziaria.
- Il giudicato esterno (autorità del precedente) produce effetti solo in presenza di identità di parti e di petitum; decisioni favorevoli ad altri soggetti non sono automaticamente vincolanti in cause diverse.
- Le circolari amministrative servono come indice interpretativo ma non possono prevalere su una modificazione normativa chiara nel testo e negli atti preparatori che ne mostrino la volontà espansiva.
- In ipotesi simili, per ottenere un rimborso è strategico dimostrare: a) che il pagamento sia anteriore all'entrata in vigore della novella (se si vuole sostenere l'applicazione della regola anteriore), o b) che l'attività del datore di lavoro non rientri nella nozione ampia di 'attività finanziaria' secondo i criteri fattuali riconosciuti dalla giurisprudenza (riconducibilità alla sfera reale e non meramente formale di attività finanziaria).
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