Cassazione Penale, Sentenza n. 24826/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 09/09/2022 che aveva riqualificato il fatto in impossessamento di legna (art. 624 c.p.) e condannato l'imputato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a Euro 80,00 di multa. Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: (1) vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato l'attendibilità della teste "Rita" e non avrebbe spiegato come essa potesse aver percepito il contenuto delle buste e identificato la provenienza della legna; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, poiché la Corte avrebbe valorizzato l'"astuzia" dell'imputato (si era presentato vestito da vigile del fuoco) come elemento aggravante benché la sottrazione si fosse verificata in momento successivo all'incontro, per cui l'astuzia non avrebbe inciso sulla commissione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si tratti di una contestazione diretta a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale aveva valutato complessivamente la testimonianza (anche alla luce della disponibilità manifestata dal Melis a "chiudere bonariamente la questione, con il pagamento della somma di 100 euro"). Sul secondo motivo ha rilevato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., e che la Corte aveva logicamente considerato l'uso della divisa sia nella fase preparatoria sia nel momento esecutivo della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sul reato di furto/impossessamento; il fatto originariamente contestato è stato riqualificato dalla Corte d'appello come impossessamento di legna in violazione di tale disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti ai mezzi e ai motivi di impugnazione ammessi in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti procedurali previsti per la formulazione dei motivi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; disciplina le modalità telematiche di trasmissione e deposito degli atti in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i vizi deducibili in cassazione e delimita la portata del sindacato di legittimità; la Corte sottolinea che non è consentita la mera rivalutazione del significato della prova in questa sede.
Principi per la determinazione della pena base; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel fissare la pena, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e per la quantificazione della pena; la Corte di Cassazione controlla che non vi sia arbitrio nella determinazione della pena ma non sostituisce il giudizio del merito.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere chiamata a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie: i motivi che puntano solo a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Un'affermazione di inattendibilità o di attendibilità della testimonianza va valutata nel contesto complessivo degli elementi emersi nel processo; elementi indiziari collaterali (es. proposta di transazione) possono rafforzare la valutazione di attendibilità.
- La determinazione della pena è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrio o di illogicità manifesta.
- Comportamenti preparatori come l'uso di una divisa per avvicinare la vittima possono essere valutati dal giudice come utili alla commissione del reato e rilevanti ai fini della valutazione dell'"astuzia" o dell'aggravante, anche se l'atto appropriativo è avvenuto in momento successivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare attentamente l'ammissibilità dei motivi prima del deposito.
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