Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, riformando il provvedimento del G.I.P., ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) contestando la sussistenza di gravi indizi circa gli elementi costitutivi del delitto associativo e la prova della partecipazione personale di Senese al sodalizio. La difesa ha sostenuto carenza di "affectio societatis", assenza di autonoma capacità intimidatoria del presunto sodalizio e motivazione inadeguata del Tribunale nel superare le obiezioni del G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione rafforzata e logica rispetto al provvedimento del G.I.P., descrivendo in modo coerente e unitario elementi indiziari idonei a sostenere l'esistenza di un'associazione stabile e autonoma (il cosiddetto "sistema mafioso lombardo"), la sua capacità intimidatoria e la realizzazione di assoggettamento/omertà nel territorio. Ha inoltre ritenuto sufficienti gli indizi relativi alla partecipazione diretta del ricorrente (conversazioni intercettate, contatti, summit e designazione di referenti dopo arresti). Di conseguenza, la decisione di applicare la custodia cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
Definisce l'associazione di tipo mafioso: si considera tale quando i membri si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti. La Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali derivanti da questa norma (fama/prestigio autonomi, capacità intimidatoria anche non manifestata con violenza, produzione di assoggettamento/omertà) per ritenere sussistenti i gravi indizi.
Riguarda i motivi di impugnazione degli atti cautelari. La difesa ha invocato vizio di motivazione ai sensi di tale norma; la Corte ha però ritenuto le censure inammissibili nella misura in cui esprimevano una semplice diversa valutazione degli elementi probatori, e ha affermato che in Cassazione è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Cassazione controlla principalmente la completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione; non è ammessa una rivalutazione in fatto delle prove salvo che emerga manifesta illogicità.
- Quando il giudice dell'appello cautelare ribalta il rigetto del G.I.P., è necessario un confronto critico con le ragioni del provvedimento riformato e una motivazione più persuasiva (c.d. motivazione rafforzata) che colmi le lacune evidenziate dal primo giudice.
- Per la configurazione dell'art. 416-bis non è indispensabile che la capacità intimidatoria si manifesti sempre con atti violenti: la fama criminale del sodalizio o dei suoi membri, la spinta all'omertà e il controllo economico/organizzativo sul territorio possono essere elementi idonei a dimostrarla.
- La coesistenza di interessi personali o di contrasti interni non esclude di per sé l'affectio societatis: sono rilevanti la capacità e la volontà di risolvere le controversie per il perseguimento di un progetto comune di profitto.
- La presenza di una 'cassa comune', l'apporto condiviso di capitali e la continuità di incontri/accordi costituiscono indizi significativi di una struttura associativa stabile e non episodica.
- Intercettazioni, partecipazione a summit, designazione di referenti e l'uso di mediatori o di rapporti per interposta persona possono integrare elementi sufficienti per ritenere la partecipazione di un indagato anche se il periodo di monitoraggio diretto è limitato.
- L'appartenenza contemporanea o i legami con compagini di origine (mafie storiche) non precludono l'autonomia di una nuova formazione: l'autonomia va valutata sulla base della capacità di agire e di esternare una forza intimidatoria propria.
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