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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23987/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto o comunque non accolto la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in executivis. La doglianza riguardava, in sostanza, l'assunto errore del giudice della cognizione nel calcolare la pena in applicazione della continuazione: in una sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 febbraio 2024, irrevocabile il 10 dicembre 2024, nel riconoscere la continuazione con i reati già definiti con precedente sentenza del 25 novembre 2015, sarebbe stata erroneamente individuata la pena base su cui operare l'aumento per continuazione. La difesa ha prodotto anche documentazione ritenuta però inconferente, perché relativa a una istanza di differimento di interrogatorio del maggio 2026, estranea al procedimento. La censura era volta a sostenere che l'errore sul criterio di calcolo avrebbe reso illegale la pena e quindi emendabile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un'ipotesi di pena illegale, ma al più un errore nei criteri interni di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha richiamato il principio secondo cui la pena è illegale solo se diversa per genere, specie o quantità rispetto ai limiti previsti dalla legge, o se non prevista dall'ordinamento, mentre non rilevano errori argomentativi o di calcolo che lascino invariata una pena comunque corrispondente al tipo e ai limiti legali. Poiché, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la pena finale non sarebbe stata diversa neppure applicando il criterio da lui indicato, la Corte ha escluso l'illegalità della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    La norma è evocata dalla difesa come base della richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva; la Corte non ne amplia la portata oltre i casi di pena illegale.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Richiamati per definire il concetto di pena illegale in relazione a genere, specie e quantità della sanzione.

  • artt. 65 e seguenti c.p.

    Richiamati per il profilo del concorso di circostanze aggravanti ai fini della legalità della pena.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    Richiamati per il profilo del concorso di reati e della determinazione della pena nei limiti legali.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • La pena è "illegale" solo quando sia fuori dal tipo legale o oltre i limiti edittali previsti dalla legge, oppure sia più grave per genere o specie di quella consentita dall'ordinamento.
  • Un mero errore nel percorso di calcolo della pena, che non determini una sanzione diversa da quella astrattamente legale, non trasforma la pena in pena illegale e non consente la correzione in executivis come se si trattasse di illegalità.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena solo in presenza di una reale illegittimità della sanzione; se il vizio riguarda soltanto i passaggi argomentativi interni alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la questione va incanalata nei rimedi impugnatori ordinari.
  • La contestazione dell'erronea individuazione della pena base nella continuazione non è sufficiente, da sola, a fondare l'illegalità della pena quando la pena finale resta identica a quella risultante dal criterio ritenuto corretto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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