Cassazione Penale, Ordinanza n. 23942/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pena già inflitta dalla Corte di appello, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato non positivo l'esito della misura. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la violazione ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e il vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero le condizioni per pervenire alla declaratoria di esito negativo. Il difensore ha poi depositato motivi nuovi insistendo per l'accoglimento. La Procura generale ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha rilevato che il mezzo di impugnazione corretto non era il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione davanti allo stesso Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, c.p.p. Ha quindi qualificato il ricorso come opposizione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per il necessario riesame in quella sede. Non vi è stata una decisione nel merito sulla correttezza della declaratoria di esito negativo dell'affidamento.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato solo per la sintesi del motivo di ricorso; non incide sulla ratio decidendi
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
indicato come parametro formale del ricorso, ma la Corte non esamina il merito dei vizi dedotti
prevede che il Tribunale di sorveglianza provveda sull'esito della prova senza formalità e che contro l'ordinanza sia esperibile opposizione dinanzi allo stesso Tribunale
individua il rimedio dell'opposizione contro il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione o della sorveglianza
richiamato come norma procedurale che disciplina la trattazione dell'opposizione davanti al Tribunale di sorveglianza
Massime di principio
- Contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che dichiara l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso Tribunale, non il ricorso diretto per cassazione.
- Se un'impugnazione è proposta con un mezzo processualmente errato ma l'atto è comunque riconoscibile come diretto a ottenere il riesame del provvedimento, deve essere riqualificata nel rimedio corretto in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La riqualificazione dell'impugnazione evita che la parte perda la fase di merito innanzi al giudice competente, che è l'unico a poter compiere un pieno riesame delle doglianze e delle eventuali richieste istruttorie.
- Il ricorso per cassazione irritualmente proposto contro un provvedimento per il quale la legge prevede l'opposizione non va dichiarato inammissibile, ma trasmesso al giudice competente affinché proceda secondo il rito corretto.
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