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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23953/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'applicazione della continuazione tra più sentenze di condanna, ritenendo non sussistente un medesimo disegno criminoso. In particolare, il giudice aveva distinto una sentenza della Corte di appello di Lecce del 10 gennaio 2024, irrevocabile il 18 dicembre 2024, dalle altre due sentenze richiamate, osservando che i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 erano stati commessi in un'epoca in cui era già cessata la consumazione dei delitti associativi di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha censurato tale valutazione con doglianze essenzialmente confutative, sostenendo circostanze fattuali non coincidenti con quanto accertato nelle sentenze di merito, in particolare sul tempus commissi delicti, e richiamando elementi indiziari e intercettazioni per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio; inoltre, ha contestato la ricostruzione del giudice dell'esecuzione quanto all'assenza di un originario disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione sulla base di considerazioni lineari e non manifestamente illogiche, valorizzando la distanza temporale tra i fatti e la circostanza che i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 fossero stati commessi quando erano già cessati i delitti associativi presupposti. Le censure del ricorrente sono state considerate meramente confutative e incentrate su una diversa lettura di fatti e indizi, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    identità del disegno criminoso

    La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    I reati in materia di stupefacenti oggetto di alcune sentenze sono stati considerati temporalmente successivi alla cessazione dei delitti associativi, circostanza rilevante per escludere il medesimo disegno criminoso.

  • art. 416-bis c.p.

    Il delitto associativo è stato richiamato come reato-fine/reato associativo la cui consumazione risultava cessata prima dei fatti successivi valorizzati dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il delitto associativo in materia di stupefacenti è stato richiamato per escludere la continuità con i reati successivi, in ragione della cessazione della relativa consumazione.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare un originario e concreto disegno criminoso, ossia la previa rappresentazione e deliberazione di una serie determinata di reati; non è sufficiente la mera adesione a un programma di vita delinquenziale o la generica propensione a commettere reati.
  • La prova del medesimo disegno criminoso va desunta da indicatori concreti, quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale e spaziale, analogia del modus operandi, sistematicità e consuetudine di vita, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • Non occorre la simultanea presenza di tutti gli indici sintomatici della continuazione, purché quelli presenti siano significativi; tuttavia, se i fatti successivi risultano frutto di determinazione estemporanea, la continuazione non può essere riconosciuta.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione del medesimo disegno criminoso è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione: non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o indiziario.
  • Le doglianze che contestano solo la ricostruzione fattuale del giudice di merito, senza evidenziare manifeste illogicità o travisamenti decisivi, sono inidonee a scalfire il provvedimento e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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