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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23936/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona interessata ha proposto personalmente, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale, un'impugnazione avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Il testo non consente di ricostruire la natura sostanziale della questione decisa dal Tribunale di sorveglianza, perché la Corte di cassazione si pronuncia esclusivamente sulla regolarità formale del ricorso. Il motivo rilevante è dunque la mancata sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato, in un momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 103/2017, che ha escluso la possibilità di proporre personalmente tale mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal soggetto interessato dopo il 4 agosto 2017, data dalla quale, per effetto della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente ma deve rispettare il ministero difensivo previsto dalla norma.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È indicato come disposizione che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi in cui esso sia stato proposto in violazione del requisito di sottoscrizione difensiva.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la riforma che, secondo la Corte, ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione per gli atti successivi al 4 agosto 2017.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte interessata, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile de plano.
  • Quando l'impugnazione è proposta in violazione del requisito di ministero difensivo, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Le modifiche introdotte dalla riforma processuale si applicano agli atti successivi alla data di entrata in vigore della legge, rilevando in modo decisivo sulla validità del mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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