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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23937/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, individuando un profilo di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto motivi che, secondo la Corte, non rientrano tra quelli consentiti nel peculiare regime impugnatorio previsto per il patteggiamento. La Cassazione rileva infatti che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento sono ammessi soltanto motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso è stato proposto per ragioni diverse da tali tassativi motivi, esso è stato ritenuto inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso che non superi il vaglio preliminare di ammissibilità nei casi previsti

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.; la disciplina è applicabile ai casi in cui la richiesta di accesso al rito speciale sia successiva al 3 agosto 2017

  • art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017

    individua l'ambito temporale di applicazione della disciplina introdotta dalla riforma del 2017

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione irrituale

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di motivi tassativi: sono proponibili solo censure relative alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Se il ricorso contro il patteggiamento è fondato su motivi diversi da quelli espressamente consentiti, esso è inammissibile e può essere dichiarato de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La disciplina restrittiva dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento trova applicazione, nei limiti indicati dalla legge, per le richieste di accesso al rito speciale successive alla data di entrata in vigore della riforma del 2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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