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Sentenza

Sentenza n. 1640/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego definitivo della SCIA ex art. 34-ter d.P.R. 380/2001, presentata per la regolarizzazione paesaggistica di un vano seminterrato, della scala di accesso e di aperture realizzati in difformità da una licenza edilizia anteriore al 28 gennaio 1977, nonché nota della Soprintendenza di improcedibilità e archiviazione dell’istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato il diniego comunale del 18 giugno 2026 e gli atti presupposti, sostenendo che l’istanza non mirava a ottenere una nuova sanatoria urbanistico-edilizia del vano seminterrato, della scala e delle aperture, ma la regolarizzazione paesaggistica di opere che sarebbero già state legittimate sul piano edilizio dalla fiscalizzazione disposta nel 2010, la cui sanzione era stata pagata nel 2013. Ha dedotto l’elusione del giudicato della sentenza TAR Campania n. 91/2025, che aveva annullato un precedente diniego comunale, nonché il travisamento dell’oggetto della SCIA e l’omessa valutazione dell’impatto paesaggistico. In subordine, ha lamentato che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria geologica e strutturale puntuale e considerare misure proporzionate, quali prescrizioni tecniche o interventi di consolidamento, anziché negare in radice la regolarizzazione. La Soprintendenza ha opposto che le opere non costituivano varianti in corso d’opera in parziale difformità dal titolo, ma una rilevante difformità sopravvenuta, qualificabile come totale difformità in area vincolata, e che la fiscalizzazione non produce sanatoria edilizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso l’elusione del giudicato: la sentenza n. 91/2025 aveva riconosciuto che la fiscalizzazione e il pagamento della sanzione concorrevano alla determinazione dello stato legittimo e avevano rilevanza rispetto all’uso abitativo, ma non aveva accertato una sanatoria edilizia delle opere. La fiscalizzazione sostituisce la demolizione con una sanzione pecuniaria quando la rimozione può compromettere la stabilità dell’edificio, ma impedisce soltanto la demolizione materiale e non elimina il carattere antigiuridico delle opere né equivale a sanatoria. Ha inoltre respinto la censura sull’omessa valutazione paesaggistica: poiché l’immobile è integralmente abusivo e non risulta sanato, non sussisteva l’obbligo per Comune e Soprintendenza di esprimere un parere di compatibilità paesaggistica. Le ulteriori doglianze non hanno condotto all’annullamento del diniego. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso in forma semplificata.

    La manifesta infondatezza consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 9-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Opera quindi l’art. 9-bis, comma 1, del citato D.P.R., in base al quale “alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’art. 34-bis”.

    Il pagamento delle sanzioni indicate dalla disposizione concorre alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile, ma ciò non comporta di per sé la sanatoria delle opere abusive oggetto di fiscalizzazione.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Attraverso tale meccanismo si opera la sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria, con ciò rendendo l’Amministrazione urbanisticamente tollerato il bene oggetto dell’abuso edilizio, nei confronti del quale, tuttavia, non opera alcun meccanismo di sanatoria (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 agosto 2020, n. 589).

    La fiscalizzazione sostituisce la demolizione con una sanzione pecuniaria quando ricorrono i relativi presupposti, rendendo l’opera urbanisticamente tollerata, ma non sanandola e non rimuovendone il carattere antigiuridico.

Massime di principio

  • La fiscalizzazione dell’abuso edilizio sostituisce la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria nei casi previsti, ma non costituisce sanatoria: il pagamento impedisce la materiale rimozione dell’opera e la rende urbanisticamente tollerata, senza eliminarne il carattere antigiuridico.
  • Il giudicato che riconosce la rilevanza della fiscalizzazione e del pagamento della sanzione ai fini della determinazione dello stato legittimo e dell’uso dell’immobile non equivale, in assenza di un accertamento espresso, a una sanatoria edilizia delle opere abusive.
  • Quando l’immobile risulta integralmente abusivo e non sanato, l’amministrazione non è tenuta a esprimere un parere di compatibilità paesaggistica sulle opere richieste in regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso

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