Sentenza del 23/10/2015 n. 21618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di mora notificati alla contribuente per debiti tributari della società relativi all’anno d’imposta 1991, dopo la cessione delle quote del 5 luglio 1991. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva annullato una parte della pretesa perché non risultava preventivamente escusso il patrimonio sociale, mantenendo invece quella relativa a un’altra cartella, per la quale una precedente sentenza aveva accertato l’inutile tentativo di escussione. L’Agenzia delle entrate ha contestato tale decisione sostenendo, da un lato, che la notifica della cartella alla società, non pagata, fosse sufficiente e, dall’altro, che l’accertamento giudiziale dell’incapienza sociale compiuto per un diverso credito valesse anche per la pretesa in esame.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 29 settembre 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha chiarito che la responsabilità illimitata del socio di una s.n.c. si estende ai debiti tributari, ma l’azione contro il socio richiede che sia provata l’incapacità della società di pagare: non occorre necessariamente avviare e concludere un’esecuzione infruttuosa, e l’incapienza può risultare anche da altri elementi. Nel caso concreto, la società risultava irreperibile e non presente in anagrafe; inoltre, una precedente decisione definitiva aveva già accertato l’inutile escussione. Non era quindi necessario ripetere il tentativo per ogni credito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello nella parte sfavorevole al Fisco e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della contribuente anche per la pretesa residua. Le questioni di legittimazione passiva sollevate da Equitalia sono rimaste assorbite. La contribuente è stata condannata alle spese di cassazione: 5.250 euro all’Agenzia, oltre spese prenotate a debito, e 3.500 euro a Equitalia, oltre 200 euro per esborsi e accessori; spese dei gradi di merito compensate.
Norme richiamate
La responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società in nome collettivo per le obbligazioni sociali ( art. 2291 c.c. ), opera anche per i rapporti tributari, il che legittima la notificazione di un avviso di mora al socio di una società in nome collettivo, in ordine alle obbligazioni tributarie della società.
Il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente e illimitatamente anche dei debiti tributari sociali; l’azione di riscossione nei suoi confronti resta però soggetta al beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c.
Per invocare la responsabilità di questo non basta che il creditore costituisca in mora la società o disponga di un provvedimento di condanna. E' necessario dimostrare in modo certo l'incapacità patrimoniale della società di soddisfare il creditore, ma non è indispensabile il preventivo e inutile esperimento dell'azione esecutiva sul patrimonio sociale, potendo l'incapienza della società essere dimostrata anche aliunde.
La preventiva escussione è una condizione per agire contro il socio, ma non impone sempre di svolgere un’esecuzione formale e infruttuosa. È sufficiente provare in modo certo l’incapacità della società di soddisfare il credito, anche con elementi diversi dall’esito di un’azione esecutiva; una volta accertata una situazione di palese insolvibilità, non occorre ripetere la procedura per ciascun credito.
La sentenza d'appello deve essere cassata "in parte qua" e senza rinvio, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto sul punto; il che consente, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , il rigetto della domanda introduttiva della contribuente anche riguardo alla residua pretesa erariale.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda.
Massime di principio
- Il socio di una s.n.c. può essere chiamato a rispondere anche dei debiti tributari della società, ma il creditore deve prima dimostrare che la società non è in grado di pagare.
- Il beneficio di preventiva escussione non richiede sempre un’esecuzione forzata infruttuosa: l’incapienza può essere provata con circostanze concrete e attendibili, come l’irreperibilità della società o l’assenza di essa dai registri anagrafici.
- Se la situazione di insolvibilità della società è già stata accertata e permane, non è necessario ripetere il tentativo di escussione per ogni singolo credito o cartella.
- La sola messa in mora della società o l’esistenza di un titolo di condanna, senza prova dell’incapacità patrimoniale sociale, non bastano di per sé a rendere esigibile il debito nei confronti del socio.
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