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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27724/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di impugnativa di licenziamento definito in primo grado dal tribunale del lavoro con rigetto dell’opposizione proposta dal lavoratore avverso un’ordinanza resa nel rito speciale di cui alla legge n. 92 del 2012. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo perché proposto oltre il termine breve di 30 giorni, ritenendo che il termine decorresse dalla comunicazione telematica della sentenza di primo grado al difensore via PEC e che la mancata consegna del messaggio, dovuta a casella piena, fosse evento imputabile al destinatario, con applicazione della disciplina della comunicazione da parte della cancelleria e del deposito in cancelleria in caso di esito negativo imputabile al destinatario. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 149-bis, comma 3, 138, comma 2, e 137 c.p.c., sostenendo che la notifica/comunicazione non si fosse perfezionata perché il sistema aveva generato una ricevuta di mancata consegna per casella piena, non una ricevuta di avvenuta consegna; ha richiamato l’art. 326 c.p.c. e il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., affermando che, non essendo decorso il termine breve, il reclamo era tempestivo. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione d’appello si fondava sull’inapplicabilità della disciplina codicistica delle notificazioni tra privati alla comunicazione di cancelleria nel rito Fornero; ha inoltre osservato che il ricorso era costruito sulla disciplina della notificazione tra parti private, mentre la corte territoriale aveva applicato quella delle comunicazioni/notificazioni eseguite dall’ufficio giudiziario tramite PEC e, in caso di mancata consegna imputabile al destinatario, mediante deposito in cancelleria. La Corte ha richiamato il proprio orientamento conforme secondo cui la saturazione della casella PEC è fatto imputabile al destinatario e non impedisce la decorrenza del termine breve, con conseguente inammissibilità del reclamo tardivo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo unico non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva applicato la disciplina speciale delle comunicazioni di cancelleria nel rito Fornero e non quella delle notificazioni tra parti private. È stata quindi confermata la tardività del reclamo per decorrenza del termine breve dalla comunicazione via PEC della sentenza di primo grado, anche se il messaggio non era stato consegnato per casella piena, essendo tale mancata consegna imputabile al difensore destinatario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    nel rito Fornero il reclamo avverso la sentenza che definisce l’opposizione deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria della decisione.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza del termine di impugnazione dal perfezionamento della notificazione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla comunicazione di cancelleria nel rito speciale.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per il termine lungo di sei mesi in mancanza di notificazione della sentenza.

  • art. 149-bis c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della disciplina della notificazione telematica tra privati, ritenuta non applicabile alla comunicazione di cancelleria.

  • art. 138, comma 2, c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma sulla notificazione, ma ritenuto estraneo alla fattispecie della comunicazione da parte dell’ufficio.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, ma non pertinente rispetto alla disciplina speciale delle comunicazioni telematiche dell’ufficio.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012

    prevede che le comunicazioni/notificazioni dell’ufficio giudiziario avvengano esclusivamente via PEC, secondo le specifiche tecniche stabilite.

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012

    in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria.

  • art. 16, comma 1, D.M. n. 44/2011

    indica la modalità esclusiva di comunicazione o notificazione dall’ufficio giudiziario tramite PEC.

  • art. 34, D.M. n. 44/2011

    richiamato per le specifiche tecniche che disciplinano l’avviso di avvenuta comunicazione/notificazione in caso di mancata consegna.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, il termine breve per proporre reclamo decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione al difensore via PEC, non dalla notifica tra parti private.
  • La mancata consegna della PEC per casella piena o altra causa imputabile al destinatario non impedisce il perfezionamento della comunicazione ai fini del decorso del termine, poiché grava sul difensore l’onere di mantenere operativa e capiente la propria casella certificata.
  • Quando la comunicazione telematica non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, opera il meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria previsto dalla disciplina speciale delle comunicazioni dell’ufficio giudiziario.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che investa una disciplina normativa diversa da quella effettivamente posta a base della decisione impugnata, perché non si confronta con la ratio decidendi.
  • La disciplina delle notificazioni tra privati non è sovrapponibile a quella delle comunicazioni/notificazioni eseguite dall’ufficio giudiziario, che segue regole autonome e speciali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoNotificazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaDecadenza

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