Cassazione Penale, Ordinanza n. 12554/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione. In sede di legittimità si chiedeva, in sostanza, il riesame della decisione di merito e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che tale specifico motivo non era stato dedotto con l'atto di appello; inoltre gli ulteriori motivi risultavano riferiti ad altra persona, ad altro fatto storico e a questioni inconferenti rispetto alla posizione processuale del ricorrente, oltre che reiterativi di doglianze già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. era nuova, poiché non proposta in appello; ha inoltre ritenuto che le altre doglianze fossero non pertinenti, perché riferite a un diverso soggetto e a un diverso fatto, oppure comunque generiche o ripetitive rispetto a quanto già valutato dai giudici di merito. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta nei gradi di merito, in particolare in appello.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure nuove, cioè non devolute al giudice di appello, quando si tratti di questioni che presuppongono una precedente deduzione nel merito.
- La denuncia di errori motivazionali o valutativi è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova e diversa lettura del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito, in assenza di illogicità manifeste o arbitrio.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti alla posizione dell'imputato e al fatto per cui è stata pronunciata la condanna; doglianze riferite ad altri soggetti, ad altri fatti o a questioni estranee sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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