Cassazione Penale, Ordinanza n. 28564/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il reato di detenzione di sostanza stupefacente resta ferma, così come la pena rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione illecita di sostanza stupefacente, riducendo solo la pena dopo avere escluso la recidiva. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta sarebbe stata di minor disvalore. Con il secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché il primo motivo mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, senza indicare specifici travisamenti, ed è comunque manifestamente infondato alla luce della motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato la notevole quantità di hashish, la rilevante capacità di confezionamento in dosi, il denaro rinvenuto senza giustificazione e la presenza di strumenti di precisione, elementi incompatibili con la lieve entità. Anche il secondo motivo è ritenuto infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena è stata considerata adeguata, essendo fondato il giudizio sui connotati particolarmente allarmanti del fatto e sull'assenza di elementi favorevoli.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti; la Corte conferma che la fattispecie concreta non integra l'ipotesi di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa perché i dati fattuali valorizzati dai giudici di merito indicano una condotta non occasionale e non di ridotto disvalore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il ricorso è inammissibile se non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali e mira soltanto a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti può essere esclusa quando risultino elementi oggettivi e sintomatici di un'attività non minima, quali il rilevante quantitativo della sostanza, la confezionabilità in numerose dosi, il possesso di denaro non giustificato e la disponibilità di strumenti di pesatura o confezionamento.
- Il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è adeguata e priva di vizi logico-giuridici, potendo fondarsi sulla gravità del fatto e sull'assenza di elementi favorevoli.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili a colpa del ricorrente, segue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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