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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 759/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riqualificato vari capi di imputazione e rideterminato le pene a seguito di precedenti pronunce (GUP e pronunce di questa Corte). Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (in particolare dopo l'annullamento di una delle aggravanti dell'art. 74 DPR 309/1990), la mancata specifica considerazione della posizione personale di ciascun imputato nella riformulazione del trattamento sanzionatorio, e, per Marchio, la carenza di prove circa la sua consapevolezza e partecipazione al sodalizio (la contestata disponibilità di un immobile affittato al Terromino). Alcune difese contestavano inoltre la motivazione sugli aumenti per continuazione e la valutazione delle circostanze personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Sul punto centrale del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti la Corte ha ritenuto legittima la conferma della valutazione di equivalenza operata dalla Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente al giudice di appello, anche dopo l'elisione di una aggravante, di confermare la pena se la decisione è adeguatamente motivata. La sentenza rescindente e il successivo giudizio di rinvio sono stati ritenuti complessivamente motivati: la Corte d'appello ha valorizzato sia le caratteristiche del sodalizio (e il peso dell'aggravante del carattere armato) sia la 'biografia penale' individuale dei ricorrenti. Per Marchio la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia colmato il precedente vizio motivazionale, puntando sugli elementi concreti (uso dell'immobile come base logistica, episodi di custodia e consegna di stupefacente) che dimostrano consapevolezza e collaborazione con il sodalizio. Per La Forgia la Corte ha ritenuto congrua, in termini motivazionali, la determinazione della pena, anche alla luce dell'avvicinamento al minimo edittale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma prevista dall'art. 616 c.p.p.; nessun ricorrente ha ottenuto accoglimento delle censure poste in questa sede.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74

    Comma 3 (numero associati) e comma 4 (associazione armata) sono state centrali nella valutazione delle aggravanti: la Corte ha ammesso che, anche dopo l'elisione di una delle aggravanti, il giudice d'appello possa confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti se adeguatamente motivato

  • Codice penale, art. 133

    Riferito come criterio orientativo per la congruità della pena; la Corte ha ricordato che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 è sufficiente, soprattutto quando la pena è prossima al minimo edittale

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dalle difese come base di censura procedurale; la Corte ha ritenuto le censure difensive inammissibili o infondate rispetto alla motivazione svolta in sede di rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la somma a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità/rigetto; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma prevista da tale articolo

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, anche dopo l'elisione di un'aggravante operata in sede di legittimità, può confermare il precedente giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti purché fornisca adeguata motivazione; non esiste una regola automatica di riduzione della pena.
  • La motivazione sulla congruità della pena può essere meno approfondita quando la pena risultante è prossima al minimo edittale; in tali casi un richiamo ai criteri di art. 133 c.p. può essere sufficiente.
  • Nel giudizio di rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio ha poteri ampi di cognizione: può adottare un diverso percorso argomentativo e integrare la motivazione, purché rispetti i limiti del giudicato formato.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito o rilegge le prove; interviene solo se il ragionamento è arbitrario, contraddittorio o manifestamente illogico.
  • Per contestare penalmente la partecipazione a un'associazione, è necessario dimostrare in modo concreto la consapevolezza e il contributo al sodalizio; la mera disponibilità occasionale di un bene (es. immobile) può essere valorizzata come elemento probatorio solo se inserita in un quadro fattuale coerente e sorretto da altri elementi

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