Cassazione Civile, Ordinanza n. 04992/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. Il giudice tributario d'appello aveva ritenuto mancante un requisito formale della notificazione, perché nell'impugnazione notificata a mezzo posta non era stata depositata la ricevuta di spedizione della raccomandata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che dall'avviso di ricevimento ritualmente prodotto risultavano sia la data di ricezione del plico da parte del destinatario, sia la tempestiva costituzione in giudizio entro trenta giorni dalla ricezione, sicché non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ma tali eccezioni sono state disattese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di notificazione diretta a mezzo del servizio postale nel processo tributario, secondo cui non è causa di inammissibilità la mancata produzione della ricevuta di spedizione se l'avviso di ricevimento depositato consente di accertare la data di spedizione e la tempestività della notificazione e della successiva costituzione in giudizio. Poiché nel caso concreto dall'avviso di ricevimento risultavano la ricezione del plico entro il termine di decadenza per impugnare e la tempestiva costituzione dell'appellante, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la disciplina dell'appello notificato a mezzo posta va letta in modo non meramente formalistico, verificando se dagli atti risulti comunque la tempestività della notifica e della costituzione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di costituzione in giudizio dell'appellante che si avvalga della notificazione postale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione.
La censura è stata formulata come vizio processuale per violazione delle regole sull'inammissibilità dell'appello e sulla corretta applicazione della disciplina processuale tributaria.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'impugnazione notificata direttamente a mezzo posta non determina automaticamente l'inammissibilità, se l'avviso di ricevimento depositato assolve la medesima funzione probatoria e consente di verificare la data di spedizione.
- L'avviso di ricevimento è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione risulti attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in difetto, la mera indicazione manuale o dattilografica non basta, salvo che la ricezione del plico sia certificata entro il termine di decadenza.
- Nel processo tributario, per chi notifichi il ricorso o l'appello per posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non può fondarsi su un formalismo documentale quando dagli atti risulti comunque la tempestività dell'impugnazione e della costituzione in giudizio.
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