Cassazione Penale, Sentenza n. 29135/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la confisca della somma di euro 130.030, sequestrata nel procedimento penale a carico di Sabatino per reati connessi a stupefacenti e furto. Il ricorrente denunciava violazione di legge e insufficiente motivazione in relazione all'art. 240 c.p., sostenendo che la somma era stata apoditticamente ritenuta profitto del reato di cessione di stupefacenti (reato peraltro non direttamente contestato nei fatti), mentre la difesa aveva prodotto documentazione sulla capacità patrimoniale e reddituale dell'imputato a giustificarne la provenienza lecita.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione ipotetica e insufficiente perché si limitava a concludere che la somma fosse profitto di cessione senza un esame adeguato delle prove e delle produzioni difensive sulla capacità reddituale e sulla provenienza del denaro. La Corte ha inoltre rilevato che dagli atti emergeva la possibile applicabilità della confisca "allargata" prevista dall'art. 240-bis c.p. e quindi ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari per un nuovo esame, in piena libertà di determinazione di merito.
Norme richiamate
art. 240, primo comma, cod. pen.
Il provvedimento impugnato aveva invocato l'art. 240 c.p. per qualificare la somma come profitto del reato; la Corte ha però ritenuto che l'applicazione fosse stata apodittica e priva di adeguata motivazione rispetto alle specifiche prove e contestazioni.
è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica
La Corte ha richiamato questa norma come possibile fondamento della cosiddetta confisca allargata: se il condannato non riesce a giustificare la provenienza di somme che risultano sproporzionate rispetto al reddito dichiarato, la confisca è sempre disposta. Ha ritenuto necessario che il giudice dell'esecuzione verifichi tale situazione con un esame motivato.
art. 85-bis, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in relazione alla normativa sugli stupefacenti; la Corte segnala che il richiamo normativa deve essere considerato insieme alla disciplina della confisca per reati previsti dal titolo in materia di stupefacenti.
Riferimento ai delitti di cui all'art. 73 (illecita produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); la Corte distingue le fattispecie e sottolinea la rilevanza di verificare quale specifica ipotesi sia stata effettivamente accertata nel giudizio irrevocabile.
art. 12-sexies, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (richiamata)
Norma previgente richiamata nell'ambito della disciplina sulla confisca: la Corte usa il richiamo storico per spiegare la matrice normativa della confisca allargata ora codificata nell'art. 240-bis c.p.
Massime di principio
- La confisca di somme rinvenute a carico di un condannato non può basarsi su deduzioni vaghe o ipotetiche: il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di causalità tra il bene oggetto di confisca e il reato, esaminando le prove e le produzioni difensive.
- Quando emergono elementi relativi all'incapacità reddituale del condannato o alla sproporzione tra reddito dichiarato e patrimonio posseduto, il giudice deve valutare l'applicabilità della confisca prevista dall'art. 240-bis c.p. (confisca "allargata").
- La mera presenza di denaro in un'abitazione insieme a strumenti del reato non determina automaticamente la confisca: è necessario accertare la provenienza illecita del denaro o l'impossibilità di giustificarne la provenienza con elementi oggettivi e motivati.
- La difesa ha diritto a far valere prove sulla capacità patrimoniale e sulla provenienza lecita delle somme; tali argomentazioni devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione prima di disporre la confisca.
- In caso di provvedimenti de plano o di decisioni assunte senza un esame completo degli elementi, il rimedio è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame, con la piena libertà del giudice di merito di valutare fatti e prove.
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