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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18398/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati per il reato di lesioni personali (artt. 582, 583 e 61 n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di gravità indiziaria e mancanza di motivazione autonoma del giudice del riesame, sostenendo che le riprese video non documentano le percosse al volto e che le dichiarazioni della persona offesa restano quindi non riscontrate; (2) eccessiva e non adeguata misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari, contestando la sussistenza del pericolo di recidiva e deducendo che i precedenti dell'imputato dipendono da dipendenza da stupefacenti e non da indole violenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio di aspecificità per mancato confronto con le ragioni adottate dal Tribunale del riesame e ha richiamato che nel giudizio cautelare non è richiesto il parametro della prova oltre ogni ragionevole dubbio ma la sussistenza di gravi indizi. Sul secondo motivo ha ritenuto che le doglianze siano di merito e quindi inammissibili; la Corte ha inoltre condiviso il principio secondo cui l'accertata propensione alla violenza, anche se occasionale, può fondare il concreto pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base per la conferma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari da parte del Tribunale del riesame

  • art. 582 cod. pen.

    articolo relativo al reato di lesioni personali contestato all'imputato

  • art. 583 cod. pen.

    aggravamento relativo alle lesioni personali, richiamato nel capo di imputazione

  • art. 61, n. 1 cod. pen.

    circostanza aggravante (futili motivi) invocata dalla ricostruzione contestuale alle lesioni

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente ma la Corte osserva che nel processo cautelare non opera il canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente la gravità indiziaria

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato indirettamente come motivo di inammissibilità quando il ricorso non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata (vizio di aspecificità)

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma che regola le esigenze cautelari; la Corte valuta che nel caso concreto tali esigenze risultano attuali e concrete in relazione alla propensione alla violenza

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare per l'applicazione o la conferma di misure personali il livello probatorio richiesto è quello della gravità indiziaria, non della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se non è specifico e non si confronta con le motivazioni effettivamente adottate dal giudice di merito: la mera riproposizione di argomenti già valutati e rigettati può determinare l'inammissibilità.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute riscontrate anche in assenza di immagini probatorie complete se esistono altri elementi coerenti e significativi (es. documentazione medica che attesta le lesioni).
  • La sussistenza di precedenti non violenti o legati a dipendenza da stupefacenti non esclude automaticamente la valutazione di pericolosità; la propensione alla violenza desumibile da fatti specifici può giustificare misure cautelari attuali e concrete.
  • La commissione del fatto per motivi futili può essere valutata come indizio di particolare pericolosità: l'occasionalità del fatto non esclude il rischio di reiterazione quando emerge una propensione alla violenza.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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