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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna (Tribunale di Teramo e Corte d'Appello di L'Aquila) per il reato previsto dall'art. 628 c.p. (estorsione). Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per l'utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle indagini preliminari, lamentando l'insufficienza delle ricerche per il rintraccio del testimone e sostenendo che si sarebbe potuto richiedere l'incidente probatorio; 2) violazione dei principi dell'art. 6 CEDU (par. 3 e 4 lett. d) circa il diritto di controesame), chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per insufficienza probatoria, dato che la condanna si sarebbe fondata prevalentemente sulle dichiarazioni dell'Angelozzi senza possibilità di controesame e senza adeguata identificazione fotografica, nonché criticando la capacità del teste Vincenzetti di identificare l'autore della telefonata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi: i motivi di cassazione si limitavano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'Angelozzi ai sensi dell'art. 512 c.p.p., avendo valutato che l'irreperibilità non era frutto di libera scelta e che erano state effettuate ricerche ritenute congrue, e che il giudizio di responsabilità si fondava anche sulla deposizione del teste Vincenzetti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato (estorsione). La sentenza di merito ha applicato tale norma per irrogare la pena di anni tre e multa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata quale motivo di cassazione (violazione di legge). Il ricorrente ha invocato la violazione per l'utilizzo in dibattimento di dichiarazioni rese in indagine; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e non ha esaminato il vizio nel merito.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle indagini quando questa non compare in udienza. La Corte d'appello ha valutato che sussistessero le condizioni per ritenere le dichiarazioni utilizzabili (irreperibilità non determinata da libera scelta e ricerche adeguate) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale motivazione.

  • art. 6 CEDU (par. 3 e 4, lett. d))

    Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione del diritto di controesame. La Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce del complessivo materiale probatorio e della motivazione, non fosse violato il diritto a un processo equo; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la questione è stata ritenuta implicata nelle censure già valutate dalla Corte d'appello e non affrontata nel merito dalla Cassazione per inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza citata nella sentenza per spiegare che il motivo di impugnazione in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata correlazione determina l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda/compenso all'Erario/Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per irrogare l'obbligo di versare euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione richiede motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera ripetizione delle doglianze già espresse in appello, senza enucleare in che modo la decisione del giudice del merito sia sbagliata, rende il ricorso inammissibile.
  • Le dichiarazioni della persona offesa rese in indagine possono essere utilizzate in dibattimento se il giudice del merito valuta e motiva che la persona è divenuta irreperibile senza che ciò dipenda da sua libera scelta e che siano state svolte ricerche ragionevoli: in presenza di tale motivazione le dichiarazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 512 c.p.p.
  • La presunta violazione del diritto al controesame (art. 6 CEDU) necessita di essere dimostrata con riferimento agli elementi concreti che avrebbero reso decisiva l'audizione in contraddittorio; se esistono altri elementi probatori ritenuti persuasivi dal giudice, la sola mancanza di controesame non comporta automaticamente l'annullamento della decisione.
  • Per evitare l'inammissibilità e possibili sanzioni economiche, il difensore deve formulare censure in Cassazione che specifichino i punti di falso o di errore logico-giuridico nella motivazione della corte distrettuale e dimostrare la decisività del vizio rispetto al risultato decisorio.
  • Se in sede di indagini esistono fondati elementi che un teste diventerà irreperibile, il pubblico ministero può valutare l'opportunità di chiedere l'incidente probatorio per preservare la possibilità di controesame; l'assenza di tale iniziativa può essere oggetto di critica, ma occorre comunque dimostrare in modo specifico l'insufficienza delle ricerche compiute dal giudice del merito.
  • Ricorsi manifestamente generici o meramente reiterativi delle censure già adottate in grado di appello espongono il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, a una sanzione alla Cassa delle ammende.

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