Cassazione Penale, Sentenza n. 19640/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/07/2023 del GIP di Brescia che ha convalidato il provvedimento del 22/07/2023 del Questore di Brescia. Il provvedimento imponeva a Roberto Gentile l'obbligo di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Rezzato in occasione degli incontri di calcio (anche amichevoli) della squadra "Brescia Calcio" per cinque anni. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 per eccessiva compressione del tempo per esercitare la difesa (termine dilatorio di 48 ore); (2) violazioni degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990 e difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità e congruità della sanzione; (3) difetto di motivazione circa la triplice obbligatorietà delle presentazioni (durante partita e dopo); (4) illogicità in ordine all'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che: (a) il termine dilatorio di 48 ore è presidio essenziale del diritto di difesa e la sua inosservanza configura una nullità generale deducibile, ma il ricorrente deve allegare un concreto, attuale e verificabile pregiudizio derivante dall'inosservanza; nel caso di specie Gentile non aveva esercitato le facoltà difensive nel termine e non ha provato alcun pregiudizio concreto, per cui la mancata osservanza non ha inciso sulla legittimità della convalida; (b) l'obbligo di presentazione imposto ai soggetti già destinatari di precedente divieto (DASPO) per un periodo non inferiore a cinque anni è imposto dall'art. 6, comma 5, legge 401/1989 e, se la nuova condotta è stata tenuta entro il triennio successivo alla cessazione del precedente divieto, il giudice della convalida non deve dar conto della pericolosità concreta e attuale del soggetto; (c) l'ulteriore prescrizione (triplice presentazione, inclusa la presentazione 20 minuti dopo la fine dell'incontro) è ritenuta logica e proporzionata alla finalità di garantire il deflusso e la sicurezza; (d) l'estensione anche alle partite "amichevoli" è legittima se tali incontri sono programmati e pubblicizzati in modo da essere previamente conoscibili dal destinatario. Conseguenza pratica: l'ordinanza di convalida e il provvedimento del Questore restano efficaci.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 13 - riserva di giurisdizione per limitazioni della libertà personale impone controllo giurisdizionale pieno sulle misure che incidono sulla libertà personale; art. 16 - le limitazioni della libertà di circolazione rientrano nel sindacato del giudice amministrativo
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO)
art. 6, commi 1, 2, 3, 5 e 8-bis
art. 6, comma 3: riconosce al destinatario 48 ore per esaminare gli atti e presentare memorie; art. 6, comma 5: impone l'obbligo di presentazione per periodo non inferiore a cinque anni se il soggetto è già stato destinatario di precedente divieto; comma 8-bis disciplina le condizioni e la procedura per la cessazione anticipata degli effetti del divieto (requisiti di "ravvedimento" e prova di buona condotta)
richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa: la Corte ha valutato la motivazione del Questore e del giudice della convalida in rapporto al principio di gradualità e alla necessità di motivare la misura
art. 178, comma 1, lett. c; art. 182
art. 178(1)(c) indica le ipotesi di nullità; art. 182 disciplina le nullità di ordine generale deducibili e richiede l'interesse concreto per far valere la nullità
Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con legge 17 ottobre 2014, n. 146
art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c)
modifiche all'art. 6 della legge n. 401/1989 che hanno introdotto l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di presentazione e il comma 8-bis per la cessazione degli effetti
Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77
art. 13, comma 1, lett. a), n. 5
ha irrigidito i requisiti per la cessazione degli effetti del divieto prevedendo, oltre alla buona condotta, condotte di ravvedimento operoso (es. risarcimento, collaborazione, lavori di pubblica utilità)
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore concesso al destinatario del DASPO per esaminare gli atti e presentare memorie è un presidio essenziale del diritto di difesa; la sua inosservanza determina una nullità generale deducibile, ma il ricorrente che invoca tale nullità deve provare un interesse concreto e un danno effettivo derivante dall'inosservanza. La mera allegazione astratta della violazione non è sufficiente.
- Se il destinatario del provvedimento ha effettivamente esercitato le facoltà difensive entro le 48 ore (es. depositando memorie), l'eventuale violazione formale del termine non inficia la convalida; viceversa, se non vi è stato alcun esercizio delle facoltà difensive, il ricorrente deve dimostrare la correlazione causale tra la violazione e il pregiudizio subito.
- L'obbligo di presentazione in occasione di manifestazioni sportive, imposto in via automatica dall'art. 6, comma 5, nei confronti di soggetti già destinatari di precedente DASPO, è legittimo; il giudice della convalida non è tenuto a motivare la pericolosità concreta e attuale se la nuova condotta è stata tenuta entro il triennio successivo alla cessazione del precedente divieto, salvo che l'interessato abbia attivato e ottenuto la cessazione degli effetti secondo il comma 8-bis.
- La prescrizione aggiuntiva (es. più momenti di presentazione) può essere ritenuta proporzionata se funzionale alla finalità di prevenzione e sicurezza (es. garantire deflusso pacifico), purché la motivazione colleghi la misura alla pericolosità o agli elementi di fatto denunciati dall'autorità.
- L'estensione del divieto anche alle partite "amichevoli" è possibile se tali incontri sono previamente programmati e pubblicizzati in modo da essere conoscibili dal destinatario; per eventi improvvisi o non pubblicizzati non può essere ragionevolmente richiesta la conoscenza preventiva.
- In sede di impugnazione di misure limitative della libertà personale occorre sempre distinguere tra vizi formali che producono nullità deducibile e vizi che abbiano effettivamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa: il successo dell'impugnazione dipende spesso dalla prova del nesso causale tra il vizio e il danno subito.
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